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ApprofondisciLa Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sostegni (D.L. 41/2021), senza correzioni rispetto al testo licenziato dal Senato il 6 maggio 2021.
Il provvedimento risulta composto da 94 articoli (dai 43 iniziali), per un totale di 399 commi (dai 236 iniziali), suddivisi in 5 Titoli.
Di seguito, le principali norme contenute nel decreto.
Misure di sostegno per imprese e professionisti.
Sanatoria IRAP in caso di errori sul Temporary Framework.
L’art. 1 dispone la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.
Contributo a fondo perduto.
I commi da 1 a 9 dell’art.1 dettano la disciplina del contributo a fondo perduto a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019. Il rispetto di tale requisito (riduzione del fatturato) non è richiesto per i nuovi soggetti che hanno avviato la propria attività nel 2019.
Le domande per richiedere il contributo devono essere presentate all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 28 maggio 2021.
Proroga termini precompilata IVA.
Il comma 10 (sempre dell’art. 1) – intervenendo sull’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 – proroga:
Contributo per le attività con sede in centri commerciali e in favore delle “Città Santuario”.
Il successivo comma 11 prevede:
Aiuti di Stato.
I commi da 13 a 17, sempre dell’art. 1, sono finalizzati a consentire alle imprese beneficiarie di fruire di talune tipologie di aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, qualora ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
In particolare, tale possibilità è prevista per:
Al comma 17 viene precisato che ai fini del calcolo del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (Temporary Framework) si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.
Rivalutazioni beni di impresa.
L’art. 1-bis – intervenendo sull’art. 110 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) – consente ai soggetti IRES di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che nei bilancio 2020, anche nei bilancio 2021, ma in questo ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Viene espressamente esclusa la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il saldo attivo della rivalutazione e il maggior valore dei beni e partecipazione rivalutati.
Sempre in tema di rivalutazione, l’art. 5-bis dispone che la rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale – di cui all’art. 1, comma 2, dell’art. 6-bis del decreto Liquidità (D.L. 23/2020) – si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. che locano le strutture alberghiere.
Contributo start up.
L’art. 1-ter riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto art. 1.
I contributi sono concessi nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Fondo per il turismo invernale.
L’art. 2 istituisce un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.
Fondo autonomi e professionisti.
L’art. 3:
Sospensione dei termini di versamento.
Con l’art. 4:
Definizione agevolata degli avvisi bonari.
I commi da 1 a 11 e 17 dell’art. 5 consentono ai titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, la definizione agevolata dei debiti tributari accertati a seguito di controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2017 e 2018.
Differimento di termini.
Con il comma 14 dell’art. 5, si differisce:
Riduzione bollette elettriche e canone RAI.
All’art. 6:
Superbonus.
L’art. 6-bis – intervenendo sull’art. 119 del decreto Rilancio (D.L 34/2020) – stabilisce che in caso di non detraibilità dell’IVA sugli acquisti, l’importo corrispondente è considerato tra le spese rilevanti ai fini del superbonus.
Esenzione prima rata Imu 2021.
L’art. 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i soggetti passivi che hanno i requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1. Si tratta in particolare, di soggetti titolari di partita Iva (attiva al 23 marzo 2021) che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto per i soggetti hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Canoni di locazione non percepiti.
Con il comma 6-septies si estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la detassazione ai fini IRPEF dei canoni non percepiti introdotta dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).
Misure in materia di lavoro.
Cig Covid e CISOA.
L’art. 8 introduce un ulteriore periodo di:
Detti trattamenti, per i quali non è previsto alcun contributo addizionale, trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
Con il comma 2-bis viene precisato che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui alla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020), quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.
Con i commi 3-bis e 3-ter vengono differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande e della documentazione per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Il differimento si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.
Blocco licenziamenti.
I commi da 9 a 11 prorogano il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali:
Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di:
Vengono, inoltre, sospese, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali.
L’art. 10, commi da 1 a 9, riconosce un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro per le seguenti tipologie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti beneficiari delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del D.L. 137/2020), la nuova prestazione di 2.400 euro è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all’INPS entro il 31 maggio 2021 (i dettagli e le modalità operative per la richiesta dell’indennità sono stati forniti dell’Inps con la circolare Inps n. 65 del 19 aprile 2021).
Indennità per i lavoratori sportivi.
Ai commi da 10 a 14 dell’art. 10 è prevista invece un’indennità complessiva – erogata della società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021 – in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti.
L’art. 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Contributi per figli disabili.
Con l’art. 13-bis si estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come finora previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.
Lavoratori fragili.
Il successivo art. 15 interviene sull’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020):
Ulteriori disposizioni.
Sospensione adempimenti per professionisti malati di Covid.
Con l’art. 22-bis si riconosce ai professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19:
Per la tutela è necessario avere un certificato medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Sostegno alle imprese di pubblico esercizio.
Con l’art. 30, comma 1, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021:
(Fonte: Ipsoa)
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