Verso la legge di bilancio
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ApprofondisciNon si incorre nel divieto di doppio finanziamento previsto dalle norme comunitarie se si sommano diversi incentivi coperti dal Pnrr sul medesimo investimento, a patto che il beneficio complessivo non superi il 100% del costo.
Le vigenti agevolazioni sugli investimenti prevedono (comma 1059 della legge 178/2020) che, in presenza di acquisti sui quali sono stati concessi contributi in base ad altre norme, il credito di imposta si calcoli applicando le percentuali di legge al costo al lordo di tali contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo; nel conteggio si deve tenere conto anche del risparmio fiscale che deriva dalla non imponibilità del credito di imposta. La circolare 9/E/2021 ha precisato che, per effettuare questa verifica, occorre sommare i contributi al credito di imposta “maggiorato del risparmio di imposta”. Traducendo in numeri questa affermazione, si avrà la seguente formula (Srl con tax rate del 27,9%): [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%)] < 100 per cento (127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del “risparmio fiscale”).
In merito alla cumulabilità di agevolazioni per gli investimenti 4.0, erano sorte talune problematiche in relazione al divieto di doppio finanziamento previsto per gli incentivi finanziati nell’ambito del Pnrr. Il Mef, con la circolare 33 del 31 dicembre 2021, ha precisato che il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, mentre il cumulo si riferisce alla possibilità di diverse forme di sostegno che vengono cumulate a copertura di differenti quote parti di un investimento. È consentito cumulare su un unico progetto fonti differenti purché il sostegno non copra lo stesso costo.
Taluni contribuenti hanno sollevato dubbi sull’effettiva applicazione matematica del principio. In un interpello inedito indirizzato alla direzione regionale della Sardegna (921-248/2022), si chiede, in particolare, se le percentuali del credito di imposta 4.0 colpiscano sempre il totale del costo o solo la quota residua che non ha beneficiato di altri incentivi. Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0 (40% fino a 2,5 milioni per investimenti del 2022) si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna sottolinea che, in base alla circolare Mef, il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziarie con più agevolazioni oltre il 100% del costo.
Seguendo l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40%) si applicherà pertanto al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16% < al 100 per cento.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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