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ApprofondisciContratto metalmeccanici 2021: sintesi delle principali novità
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Il confronto è stato reso più difficile dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica che a un certo punto ha portato a uno stallo e ad uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria FIM CISL FIOM CGIL e UIL lo scorso mese di ottobre. L’accordo, che riguarda quasi un milione e seicentomila lavoratori, è ora alla valutazione delle assemblee degli stessi.
Vediamo di seguito una sintesi dei principali ambiti di novità: inquadramento, aumenti salariali e del welfare contrattuale, formazione e informazione, clausola sociale per gli appalti, misure antiviolenza.
Eliminata la 1° categoria, nuovo livello D1.
- Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1° categoria;
- tutti i lavoratori in forza al 31 maggio 2021 inquadrati alla 1° categoria saranno riclassificati nel nuovo livello D1 (attuale 2° categoria);
- la retribuzione quindi passerà da 1330,54 € a 1.468,71 € con un aumento di 138,17 € al mese;
- grazie al nuovo contratto, a partire dal 1° giugno 2021 e complessivamente nel periodo di vigenza contrattuale (5 febbraio 2021 – 30 giugno 2024), percepiranno 7.212,17 € di aumenti contrattuali (montante);
- conserveranno inoltre l’anzianità di servizio già maturata a tutti gli effetti contrattuali anche per quanto riguarda gli automatismi per il passaggio a categorie superiori (dalla 2° alla 3°, dalla 3° alla 4°).
Metasalute anche in pensione.
- Tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti al fondo continuativamente per almeno due anni all’atto del pensionamento potranno mantenere l’assistenza sanitaria integrativa quando andranno in pensione;
- l’importo sarà a totale carico del pensionato, modalità e prestazioni saranno definite dal Consiglio di amministrazione di MetaSalute;
- entro la data di avvio della gestione separata dei pensionati, la medesima possibilità è prevista per i lavoratori che hanno già cessato l’attività lavorativa e maturato due anni continuativi di iscrizione al fondo prima di andare in pensione.
Formazione continua.
- Confermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua di 24 ore nel triennio (2020-2022) all’interno del normale orario di lavoro;
- per l’attuale triennio (2017-2019) potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021;
- dovranno essere coinvolti anche i lavoratori con contratto a termine con durata non inferiore a 9 mesi. Al termine del secondo anno se non verranno utilizzate le 24 ore del triennio, al lavoratore saranno riconosciute le ore per iniziative di formazione continua;
- i lavoratori assenti continuativamente per un periodo pari o superiore a 6 mesi che non hanno usufruito della formazione ne avranno comunque diritto al loro rientro;
- le ore non fruite potranno essere recuperate nei 6 mesi del triennio successivo quindi entro giugno 2023.
Apprendista subito nella sua categoria.
Per i nuovi assunti con contratto di apprendistato con la modifica dell’inquadramento professionale e l’eliminazione della 1° categoria cambia anche l’inquadramento del contratto di apprendistato professionalizzante. All’apprendista sarà da subito riconosciuto il livello professionale adeguato.
L’apprendista percepirà in tre periodi di uguale durata l’85%, il 90% e il 95% della retribuzione del suo livello.
Flexible benefit.
- L’erogazione dei flexible benefit è confermata;
- le aziende nel mese di giugno di ogni anno devono mettere a disposizione dei lavoratori i Flexible benefit per un importo pari a 200 € per anno;
- i lavoratori li dovranno utilizzare entro il mese.
Diritti per lo smart working.
Confermata la parità di trattamento rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori in presenza.
Entro il periodo di stesura del testo contrattuale verrà definito un quadro normativo dove verrà previsto e regolato:
- diritto alla disconnessione;
- diritti sindacali;
- tutela dela privacy;
- diritto alla formazione;
- strumenti di lavoro informatici.
Le donne al centro.
Per la prima volta il contratto prevede tutele normative per le donne che subiscono violenza.
- le lavoratrici vittime di violenza (art.24 DLg. 80/2015) possono astenersi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi (comprensivo dei 3 mesi previsti per legge);
- il congedo può essere fruito dando un preavviso sia su base oraria che giornaliera, nell’arco di tre anni;
- al rientro al lavoro è riconosciuto il diritto alla formazione continua, nonché la possibilità di trasformare anche temporaneamente il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- è riconosciuta l’agevolazione al lavoro in modalità agile, all’utilizzo della flessibilità oraria, e all’accesso alle ferie e par solidali;
- hanno diritto a richiedere il trasferimento, a parità di condizioni economico normative, in caso di più sedi lavorative, se organizzativamente possibile.
(Fonte: Cgil)
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