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Temporary Framework “Ucraina”: quali misure per la liquidità

Previste diverse misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare: garanzie su finanziamenti prestate da SACE S.p.A. e contributi a fondo perduto per le PMI che hanno registrato sensibili cali di fatturato e un incremento dei costi di acquisto.

Gi Stati Membri potranno concedere contributi alle imprese fino ad un importo massimo pari a 400.000 euro cercando, inoltre, di contrastare la crisi di liquidità del periodo.

All’interno di questo regime straordinario, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un fondo con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il D.L. n. 50/2022 conosciuto come decreto Aiuti, prevede diverse misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare:

  • all’articolo 15 misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.;
  • all’articolo 18 prevede il fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Garanzie SACE.

SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

L’impresa deve dimostrare che:

  • la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti;
  • ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:

  • la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
  • l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    -il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali;
    -il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  • la garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
    90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
    70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e deve essere destinato a sostenere i costi del personale, i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Contributi a fondo perduto.

In merito all’articolo 18, invece, sono destinatarie del fondo, denominato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
  • b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.

(fonte: Ipsoa)

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