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Temporary Crisis Framework: quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina

Con comunicazione del 20 luglio 2022 la Commissione europea ha modificato il Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, adottato il 23 marzo 2022.

Le misure del Quadro temporaneo sono state adeguate a seguito del protrarsi dell’aggressione militare e dell’aggravarsi degli effetti diretti e indiretti sull’economia dell’Unione e di tutti gli Stati membri. La modifica del Quadro completa il pacchetto “Save gas for a safe winter” presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2022 con l’obiettivo di preparare l’Unione europea a eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas provenienti dalla Russia.

La comunicazione aumenta a 500.000 euro l’importo massimo degli aiuti previsti nella sezione 2.1 del Quadro, dedicata agli aiuti di importo limitato erogabili in qualsiasi forma, come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e capitale. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo degli aiuti è stato elevato a 62.000 euro e per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura a 75.000 euro.

La riduzione dell’approvvigionamento di gas nell’Unione può rendere necessaria l’adozione da parte degli Stati membri di misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale e di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas. La comunicazione stabilisce pertanto alcuni elementi pertinenti di cui la Commissione terrà conto nella valutazione caso per caso di queste misure di aiuto, ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, che consente di considerare compatibili con il diritto europeo gli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.

La sezione 2.4 del Quadro, relativa agli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccessivamente elevati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, è stata oggetto di alcuni aggiustamenti, al fine di migliorarne l’effettiva attuazione. La Commissione ritiene che, nel contesto dell’attuale situazione di scarsità di gas, il sostegno previsto nell’ambito di questa sezione debba essere comunque limitato per mantenere gli incentivi alla riduzione della domanda e preparare gradualmente le imprese a orientarsi verso la riduzione del consumo di gas.

Sono state infine previste misure di aiuto supplementari per accelerare la diffusione di energie rinnovabili e agevolare la decarbonizzazione dei processi industriali, in linea con gli obiettivi del piano europeo REPowerEU. La valutazione di tali misure, inserite nelle nuove sezioni 2.5 e 2.6 del Quadro, avviene in base all’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, che consente di considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

Nella sezione 2.5 sono individuate le condizioni alle quali la Commissione è disponibile a considerare compatibili gli aiuti per la promozione dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile. Nella sezione 2.6 sono previste le condizioni per considerare compatibili gli aiuti agli investimenti che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.   

Gli aiuti delle nuove sezioni 2.5 e 2.6 possono essere concessi fino al 30 giugno 2023.

(Fonte: Assonime)

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