Sa Finance al fianco della Filiera dell’Ottone: un modello di eccellenza e sostenibilità
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ApprofondisciIl Regolamento MIMIT (Decreto Legge n. 43/2024), volto a sostenere la crescita delle PMI attraverso programmi di investimento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile. In base all’articolo 3, le risorse finanziarie destinate per il contributo previsto ammontano a 80.000.000,00 euro.
L’obiettivo principale del decreto, conforme all’articolo 21, comma 3, del Decreto Legge n. 34/2019, è promuovere la capitalizzazione delle PMI incentivando gli investimenti previsti dal decreto del 22 aprile 2022.
Il Decreto Legge stabilisce i criteri di ammissibilità, le condizioni e le procedure per accedere al contributo, in attesa del decreto attuativo che sarà emesso entro il 1° luglio 2024. Questo decreto conterrà le istruzioni dettagliate per usufruire dei benefici e definirà i modelli di domanda e dichiarazione, oltre alla documentazione necessaria per richiedere le agevolazioni. È importante notare che il regolamento entrerà in vigore il 20 aprile 2024.
Le agevolazioni sono destinate alle PMI che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano i requisiti stabiliti nell’articolo 7 del decreto del 22 aprile 2022 e i seguenti requisiti aggiuntivi:
Le PMI che sono oggetto di procedimenti o condanne ai sensi della disciplina antimafia, come definito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sono idonee a beneficiare delle agevolazioni.
L’articolo 5 stabilisce che prima di presentare la domanda di contributo, la PMI deve deliberare un aumento del proprio capitale sociale, pari almeno al 30% dell’importo del finanziamento richiesto. Questo aumento di capitale deve essere effettuato unicamente mediante conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera della PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
Affinché il contributo non venga revocato, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre trenta giorni dalla concessione del contributo, come specificato nell’articolo 6. Entro questo periodo, la PMI deve versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre all’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Secondo gli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, se l’aumento di capitale è effettuato dall’unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, l’intero aumento di capitale deve essere versato entro il termine indicato al comma 3.
L’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato in conformità agli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile. Nel caso in cui una parte dell’aumento di capitale non sia versata entro il termine specificato al comma 3, tale importo deve essere versato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura proporzionale alle quote del contributo stesso.
Inoltre, la misura del contributo prevista dall’articolo 6 del regolamento, in relazione all’aumento di capitale, viene incrementata come segue:
Qualora l’importo del finanziamento venga ridotto, l’importo dell’aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite stabilito dall’articolo 5, comma 1.
Le PMI interessate che hanno deliberato l’aumento di capitale devono presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che sarà pubblicato a breve.
Con la presentazione della domanda, la PMI si impegna a sottoscrivere e versare l’aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 5. Affinché la domanda di contributo sia procedibile, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Questa dichiarazione attesta l’adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è vietato alla stessa di richiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali 4.0 e green, come stabilito dall’articolo 11 del decreto 22 aprile 2022.
In tal caso, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda, ferme restando le disposizioni dell’articolo 9, comma 9, del decreto 22 aprile 2022.
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