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Proroga di un anno per il recupero di aiuti di Stato e de minimis

La proroga è stata introdotta attraverso una norma procedurale inclusa nel decreto Milleproroghe.

I termini per la notifica degli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e de minimis, usufruiti sotto forma di crediti d’imposta e in scadenza entro il 30 giugno 2024, sono stati prorogati di un anno. Questa proroga è stata introdotta attraverso una norma procedurale inclusa nel decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del Dl 215/2023). Si estende, pertanto, il termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta, compresi quelli regolamentati dagli articoli 1, commi 421 e seguenti della legge 321/2004 e articolo 1, commi 31 e seguenti della legge 234/2021, che includono agevolazioni e contributi a fondo perduto connessi alla pandemia da Covid-19.

La proroga non coinvolge tutti gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalle imprese, ma si applica soltanto a quelli per i quali l’Agenzia delle Entrate non ha ancora effettuato la registrazione secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 6, del Decreto Ministeriale 115/2017. Questo Decreto Ministeriale, che attua l’articolo 52 della legge 234/2020, regola il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), finalizzato a verificare che le agevolazioni pubbliche siano erogate nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, al fine di prevenire il cumulo di benefici e il superamento dei massimali.

L’articolo 10 del Decreto Ministeriale 115/2017 stabilisce che gli aiuti individuali, non subordinati all’emissione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione, si considerano concessi e sono registrati nel Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati. Per quanto concerne i crediti d’imposta ottenuti dalle imprese, l’Agenzia delle Entrate si occupa della registrazione basandosi sulle informazioni fornite nella dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario dell’aiuto.

È importante ricordare che, dal 2018, il modello della dichiarazione dei redditi include un prospetto denominato “Aiuti di Stato” nel quadro RS, compilato dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato e/o de minimis. Questo prospetto fornisce i dati necessari per la registrazione nell’Rna, compresi la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto ottenuto e il codice Ateco corrispondente all’attività coinvolta dall’aiuto.

Il prospetto deve essere compilato qualora l’operatore economico abbia ricevuto:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e de minimis), tra cui rientrano i crediti d’imposta;
  • aiuti fiscali subordinati all’emissione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati (disciplinati dall’articolo 10 del Decreto Ministeriale 115/2017).

Gli atti di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione, come stabilito dall’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73. Nel caso di omissioni da parte del contribuente, il contesto normativo (articolo 17, comma 2 del Decreto Ministeriale 115/2017) potrebbe comportare l’inadempimento degli obblighi di registrazione nei termini indicati nel Decreto Ministeriale, determinando l’automatica illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

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