La riforma del Fondo di Garanzia è ora operativa

Dal 1° gennaio, è entrata in vigore quasi integralmente la riforma inclusa nel “decreto anticipi”, che avrà validità per un anno, fino al 31 dicembre 2024. La parte riguardante le imprese che soddisfano i requisiti delle small mid cap è sospesa, in attesa della notifica alla Commissione UE e dell’approvazione corrispondente.

Quali sono le principali novità introdotte?

Tempistica – Riassetto in vigore per un anno

Questa riforma rimarrà in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ed è stata resa necessaria dalla scadenza del regime straordinario concesso dal Temporary framework europeo sugli aiuti di Stato. Rispetto alle normative speciali, si prevede che l’operazione richiederà 2,9 miliardi di euro per il 2024, e si stima che più di 200.000 garanzie saranno attivate.

Commissioni – Riduzione degli oneri sul mancato perfezionamento

La commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento, precedentemente oggetto di critiche da parte delle imprese, sarà applicata solo a coloro che richiedono la garanzia diretta (con una percentuale di cancellazioni superiore al 5% da parte delle banche) e non sarà applicata nei casi in cui i beneficiari rinuncino. Inoltre, saranno abolite le commissioni per le richieste di ammissione presentate dalle microimprese e deliberate a partire dal 1° gennaio.

Liquidità – Garanzie al 55% o al 60% – Non saranno ammesse le PMI più esposte

Le nuove regole escludono dall’accesso al Fondo di garanzia le imprese che rientrano nella categoria 5 del modello di valutazione basato sul merito di credito (che comprende le aziende ad alto rischio). Per le imprese nelle categorie 1 e 2 (le meno rischiose), la garanzia legata alle operazioni di liquidità passerà dal 60% al 55%, mentre per quelle nelle categorie 3 e 4, scenderà dall’80% al 60%.

Small Mid Cap – Accesso al Fondo entro il 15% della dote

Uno dei punti più controversi fin dall’inizio è stata la riapertura del Fondo alle small mid cap, con una copertura più bassa fino al 15% dell’allocazione: 30% per la liquidità e 40% per gli investimenti e le start-up. Le PMI dovranno pagare una commissione pari all’1,25% dell’importo garantito. Tuttavia, è necessaria l’autorizzazione formale della Commissione europea perché questa modifica diventi operativa.

Investimenti – Copertura all’80%, fine del limite al 90%

Per tutte le imprese ammesse e per le start-up, la copertura sarà dell’80% se si tratta di finanziamenti finalizzati agli investimenti. Tuttavia, per gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie, la copertura sarà del 50%. Il limite più elevato del 90% per gli investimenti legati alla transizione energetica, previsto dal Temporary framework, non sarà più applicato.

Terzo Settore – Enti ammessi con un massimo di 60.000 euro

Gli enti del Terzo Settore avranno accesso al Fondo di garanzia senza valutazioni, con una copertura dell’80% e un importo massimo di 60.000 euro, ma solo fino al 5% dell’allocazione complessiva del Fondo. Cambierà anche l’importo minimo dei bond nell’ambito dei cosiddetti “basket bond”, con una riduzione da 2 milioni a 500.000 euro.

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