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Lombardia: incentivi alle imprese per la sostituzione di veicoli inquinanti

Il bando attuativo verrà approvato nelle prossime settimane.


La Giunta regionale della Lombardia, con la delibera numero 2150 datata 8 aprile 2024 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria numero 15 del 10 aprile 2024, ha adottato misure di incentivazione e criteri per il finanziamento del rinnovo del parco veicoli inquinanti circolanti nella regione. Questo sostegno è destinato a veicoli a basso impatto emissivo utilizzati per il trasporto di merci e persone, in cambio della radiazione per demolizione di veicoli alimentati a benzina, gas fino ad Euro 2/II inclusi, o diesel fino ad Euro 5/V inclusi. Per i veicoli diesel Euro 5/V, è consentita anche la radiazione per esportazione all’estero.

La gestione del bando attuativo, che sarà approvato nelle prossime settimane, sarà affidata a UNIONCAMERE Lombardia.

I beneficiari di tali incentivi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia. Questo finanziamento rientra negli Aiuti di Stato alle imprese, e il regime di assegnazione è quello De minimis secondo il nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli, identificate da specifici codici ATECO, sono escluse da questa misura di incentivazione. Il finanziamento totale è di € 5.940.000 per il biennio 2024/2025, suddiviso in due annualità di € 2.970.000 ciascuna.

Il contributo consiste in un’agevolazione a fondo perduto, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte. I veicoli ad emissioni zero ricevono i contributi più consistenti. Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo per lo stesso numero di veicoli radiati di proprietà dell’impresa stessa.

Il veicolo da radiare deve essere intestato all’impresa richiedente da almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda, e deve essere radiato dopo l’apertura del bando attuativo. I veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

Se si acquistano e-cargo bike, non è necessario radiare il veicolo, ma il contributo viene ridotto.

Per accedere al contributo, le micro, piccole e medie imprese devono soddisfare determinati requisiti, inclusi quelli relativi alla dimensione aziendale, all’iscrizione al Registro Imprese, alla sede operativa in Lombardia, e al rispetto delle norme anti-insolvenza e antimafia.

Non è possibile cumulare questo contributo con altri aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili.

I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia, e non sono ammissibili acquisti di veicoli già immatricolati. Inoltre, non sono ammissibili gli acquisti di veicoli destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea o non di linea, inclusi i servizi di noleggio con conducente (NCC), secondo la normativa vigente.

L’assegnazione del contributo avviene mediante una procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse in finestre temporali stabilite nel bando attuativo, seguendo l’ordine cronologico di invio telematico delle richieste e utilizzando graduatorie temporali.

Le tabelle seguenti mostrano l’entità del contributo, variabile in ragione della categoria del veicolo e della classe emissiva.

Relativamente alle autovetture (cat. M1), sono incentivate tutte quelle a zero emissioni e tra le motorizzazioni endotermiche alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL esclusivamente quelle ad uso speciale. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto dell’IVA e di eventuali allestimenti opzionali delle autovetture M1 incentivate non deve superare l’importo di 45.000 euro.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI.

Categoria L1e: ciclomotori a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

Categoria L2e: ciclomotori a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

Categoria L3e: motoveicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

Categoria L4e: motoveicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

Categoria L5e: motoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano (tricicli), la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

Categoria L6e: ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri), la cui massa a vuoto e’inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altrimotori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

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