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ApprofondisciLa prima strada, finora attivata in automatico, intacca il massimale degli aiuti di cui alla sezione 3.1 del quadro temporaneo (1,8 milioni di euro) e, quindi, riduce la possibilità di ottenere altre agevolazioni nell’ambito della stessa sezione.
La seconda strada, invece, che dovrà essere richiesta tramite autodichiarazione, permette di attingere fino a 10 milioni di euro dal plafond per gli aiuti concessi a sostegno dei costi fissi. La volontà di utilizzare la misura 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” dovrà essere manifestata con una dichiarazione di atto notorio, con modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale.
Considerando l’abissale differenza di importi massimi ottenibili, sembra evidente l’opportunità per le imprese, laddove posseggano i requisiti, di manifestare la volontà all’utilizzo della sezione 3.12 del Quadro temporaneo. Purtroppo, laddove l’articolato del decreto-legge lascia più di un dubbio, è la relazione illustrativa che sembra dissiparli, in chiave però negativa per le imprese, visto che nega la discrezionalità dell’impresa nella scelta. In sostanza, la relazione illustrativa apre all’utilizzo della sezione 3.12 del Quadro temporaneo laddove il plafond della sezione 3.1 sia esaurito. È auspicabile che in sede di conversione della legge sia definito in modo più chiaro questo aspetto.
Per ottenere il contributo a fondo perduto utilizzando il plafond della Sezione 3.12 fino a 10 milioni di euro, le imprese dovranno presentare una autodichiarazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ossia che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che richiedano un contributo di massimo del 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.
Questo deve essere coerente con il fatto che il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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