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ApprofondisciA seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, a partire dal 30 agosto 2022 sarà possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF.
AI fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:
La durata dell’operazione finanziaria non deve essere superiore a 96 mesi.
L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro e le percentuali di copertura della garanzia sono:
Per tutti i casi elencati, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.
In caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti, l’intensità dell’agevolazione è elevata al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione (a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi) l’intervento del Fondo è gratuito nei confronti delle imprese attive in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi ucraina, di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
I soggetti che hanno già presentato domanda a valere sui Regolamenti “de minimis” o sui Regolamenti di esenzione con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, e che hanno l’istruttoria sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL, possono richiedere al soggetto gestore la modifica del regime di aiuto purchè rispettino le condizioni di accesso previste dal Temporary framework.
Per le operazioni finanziarie che invece non rispettano i requisiti per rientrare nel Quadro di crisi resta possibile presentare istanza ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione, secondo le regole definite nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI.
(Fonti: Ipsoa/fasi.eu)
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