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Garanzie sui prestiti: richieste dal 30 agosto

Con la circolare n. 6 del 3 agosto 2022, Invitalia ha fornito chiarimenti in tema di avvio dell’operatività ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (“Temporary Crisis Framework”).

A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, a partire dal 30 agosto 2022 sarà possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF.

AI fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

  • i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);
  • i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

La durata dell’operazione finanziaria non deve essere superiore a 96 mesi.

L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro e le percentuali di copertura della garanzia sono:

  • 80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.

Per tutti i casi elencati, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.

In caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti, l’intensità dell’agevolazione è elevata al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione (a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi) l’intervento del Fondo è gratuito nei confronti delle imprese attive in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi ucraina, di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
I soggetti che hanno già presentato domanda a valere sui Regolamenti “de minimis” o sui Regolamenti di esenzione con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, e che hanno l’istruttoria sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL, possono richiedere al soggetto gestore la modifica del regime di aiuto purchè rispettino le condizioni di accesso previste dal Temporary framework.

Per le operazioni finanziarie che invece non rispettano i requisiti per rientrare nel Quadro di crisi resta possibile presentare istanza ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione, secondo le regole definite nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI.

(Fonti: Ipsoa/fasi.eu)

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