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Decreto Aiuti, il Senato approva la legge di conversione: le novità principali

Molte le novità in arrivo con l’approvazione definitiva del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), che nel suo iter di conversione ha subito importanti integrazioni e modifiche.

Crediti d’imposta Transizione 4.0.

Con l’articolo 20 si eleva dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

L’articolo 21 rimodula la misura del bonus formazione 4.0. Nello specifico, l’aliquota del credito d’imposta viene elevata dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Altre misure.

Riduzione IVA e oneri nel settore gas per il terzo trimestre 2022. Art. 1-quater (nuovo). Si tratta della misura prevista dall’articolo 2 del Dl 80/2022, ora confluita nel DL Aiuti. L’Iva è ridotta al 5% sul gas metano per combustione usi civili e industriali nelle fatture per i consumi di luglio, agosto e settembre 2022.

Incremento crediti d’imposta per imprese su acquisto di energia e gas naturale. Art. 2 (modificato). Il bonus per imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW e per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle “gasivore”; si prevede che, se l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri 2022 si rifornisce dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, quest’ultimo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, deve inviargli, su richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2022.

Credito d’imposta autotrasportatori e misure per imprese di servizi trasporto passeggeri con autobus. (Art. 3 modificato, commi da 6-bis a 6-quater – nuovi). Un milione di euro alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe ambientale Euro V o Euro VI. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, dovrà stabilire le modalità di attuazione.

Credito d’imposta acquisto carburanti pesca. Art. 3-bis (nuovo). Prorogato al secondo trimestre 2022, per le imprese esercenti attività di pesca, il credito d’imposta al 20% della spesa per l’acquisto del carburante, comprovato da fatture e al netto IVA, già riconosciuto per il primo trimestre anche alle imprese esercenti attività agricola (articolo 18, Dl 21/2022).

Procedure autorizzative per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Art. 6 (modificato). Dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, per la realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni in cui si trovano le concessioni. Un decreto interministeriale, entro 90 giorni, definirà i dettagli operativi. (commi 2-quater e 2-quinquies – nuovi).

Incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica. Art. 14 (modificato). I crediti sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita IVA, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle vecchie cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.

Bonus imprese per specifici settori e attività.

Il bonus sale cinematografiche e per audiovisivo (articolo 18, legge 220/2016) per il  2022-2023 è incrementato al 60% in caso di piccole o medie imprese (Art. 23 modificato, comma 1 – modificato, comma 1-bis – nuovo).

Sale invece a a 1,2 milioni di euro l’importo del credito d’imposta del 30% per imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo previa autorizzazione della Commissione europea (commi 1-quinquies e 1-sexies – nuovi).

Per le imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia è previsto un buono del valore di 10mila euro, a rimborso del 50%, delle spese e investimenti sostenuti (Art. 25-bis, nuovo). Tutti i dettagli in un decreto da emanarsi entro 30 giorni.

Ulteriori misure.

Servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative Art. 36-bis (nuovo). Con efficacia retroattiva, agevolazioni IVA: esenzione prestazioni di trasporto urbano di persone mediante veicoli da piazza; aliquota al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone con mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare; aliquota al 10% per trasporto di persone e loro bagagli al seguito.

Sport (Art. 39 modificato, comma 1-bis – nuovo). Prorogati al 30 novembre 2022 i versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Le somme andranno versate in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 senza sanzioni né interessi.

Società benefit (Art. 52-bis (nuovo). Esteso il periodo di utilizzo del relativo bonus (articolo 38-ter, Dl 34/2020): il credito d’imposta al 50% utilizzabile in compensazione non deve più essere “speso” necessariamente per l’anno 2021.

Garanzie Sace e del Fondo PMI. Per migliorare la liquidità delle imprese, viene previsto il rilascio di garanzie da parte di SACE e del Fondo PMI.

In particolare, l’articolo 15 autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma (inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale) alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

L’articolo 18 prevede l’istituzione per il 2022 di un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che negli ultimi 2 anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale.

L’articolo 19 rifinanzia il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, di cui all’art. 1, c. 128, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022.

(Fonti: Ipsoa / pmi.it)

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