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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le “novità” del 2024

Il 2024 si presenta come un anno ricco di cambiamenti per quanto riguarda il credito d’imposta per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

Con l’arrivo del nuovo anno, è entrato in vigore un abbassamento delle aliquote agevolative per le attività legate all’innovazione tecnologica, al design e all’estetica innovativa. Al contrario, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel campo scientifico e tecnologico, i vantaggi fiscali rimangono invariati rispetto al 2023.

Inoltre, è stato abolito il credito d’imposta potenziato precedentemente disponibile per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.

Sono attese anche altre novità, tra cui l’introduzione del nuovo credito d’imposta per la ricerca nella microelettronica e l’entrata in funzione della certificazione per le attività di ricerca e sviluppo. Quest’ultima permetterà alle imprese di ottenere una qualificazione ufficiale degli investimenti effettuati o pianificati in attività ammissibili.

Il 2024 ha portato ad una parziale ridefinizione delle percentuali agevolative.

Le aliquote del credito d’imposta applicabili nel 2024 sono fissate dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. da 198 a 206, legge n. 160/2019), non modificate dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

Nel dettaglio, per quanto riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo scientifico e tecnologico, come definite nell’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020, nel 2024 viene confermata l’aliquota del 2023. Questa aliquota rimane stabile al 10% della base imponibile relativa (considerata al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese), con un tetto massimo annuo di 5 milioni di euro. Questo limite massimo è adattato in proporzione per periodi d’imposta di durata diversa dai tradizionali 12 mesi.

Per quanto riguarda le attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica, definite nell’articolo 1, comma 201 e 202 della legge di Bilancio 2020, nel corso del 2024 si è verificata una significativa riduzione del credito d’imposta. Precisamente, mentre nel 2023 tale beneficio era concesso al 10%, nel 2024 è stato dimezzato, stabilendosi al 5% della base imponibile relativa. Questo calcolo si basa sulla base imponibile netta delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. Inoltre, è stabilito un limite massimo annuo:

  • 2 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica;
  • 4 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • 2 milioni di euro per attività di design e ideazione estetica.

Con il nuovo anno esce di scena il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1, c. 185, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Nel 2024 dovrebbe poi diventare pienamente operativo il nuovo credito d’imposta per la ricerca nella microelettronica istituito dall’art. 5, D.L. n. 104/2023. Affinché il beneficio sia effettivamente applicabile, è necessaria l’emanazione di un Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che deve essere adottato in collaborazione con il Ministro delle Finanze.

Il credito d’imposta per la ricerca nella microelettronica, che costituisce un’alternativa al credito per la ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020, supporta gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori. Questo beneficio si estende anche alle attività di ricerca commissionate da enti stranieri ad imprese italiane. Lo stanziamento complessivo previsto a favore della misura ammonta 530 milioni di euro.

Il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute rientranti nelle seguenti categorie:

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25, regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi del quale l’intensità di aiuto non supera:

  • il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
  • il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
  • il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
  • il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

L’intensità di aiuto può essere aumentata:

  • per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale: di 10 punti percentuali per le medie imprese, di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 15 in caso di progetti in collaborazione;
  • per gli studi di fattibilità: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’utilizzo in compensazione è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

Un’altra importante novità prevista per il 2024 è l’avvio del processo di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 73/2022. Questo meccanismo consente alle imprese di proteggersi dall’eventualità di contestazioni riguardanti l’ammissibilità dei crediti d’imposta. La certificazione ha un impatto vincolante sull’Amministrazione Finanziaria, a meno che non emergano discrepanze sostanziali tra l’attività certificata e quella effettivamente condotta.

Le procedure per il rilascio di questa certificazione sono state stabilite attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 15 settembre 2023. Tuttavia, nonostante ciò, ci sono ancora alcuni step normativi da implementare per completare il processo di attuazione.

Le imprese che hanno già effettuato o pianificano di effettuare investimenti in attività ammissibili possono richiedere la certificazione, a condizione che non ci siano state violazioni relative all’utilizzo dei crediti già rilevate attraverso un processo verbale o contestate con un atto impositivo.

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