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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: basta l’annotazione in fattura

Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta all’interrogazione n. 5-01787 del 10 gennaio 2024.

In risposta all’interrogazione n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 in merito alle misure volte a garantire i benefici fiscali del Piano nazionale impresa 4.0, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiamato l’attenzione sull’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge di Bilancio 2021, che ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive sul territorio nazionale.

In particolare, il comma 1062 dell’art. 1 impone ai beneficiari del credito d’imposta l’obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio. Per garantire la corretta registrazione, le fatture e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter.

La circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito le modalità di applicazione del credito d’imposta. Nel caso in cui, nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione di beni eleggibili già emessi, manchi il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati possono regolarizzare tali documenti prima dell’inizio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’interpello n. 270 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il comma 1062 impone l’obbligo di conservare la documentazione idonea ai fini dei controlli, sottolineando che le fatture e gli altri documenti devono chiaramente richiamare le disposizioni dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. L’Agenzia ha precisato che la stessa responsabilità si applica anche ai documenti di trasporto, come il “documento di trasporto”, e che l’obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative rimane valido.

La disposizione in questione, come evidenziato dall’Agenzia, può essere considerata formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, contenente il riferimento alle disposizioni pertinenti, richiama chiaramente il documento di trasporto che, per errore, omette l’indicazione della norma agevolativa.

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