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ApprofondisciQuesti criteri includono il numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato e il relativo stipendio, che non può essere inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del settore giornalistico. Si darà priorità alle imprese che assumono giornalisti e professionisti qualificati nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica, con un’età massima di 35 anni.
La riforma della disciplina, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2024, mira a ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie considerando la trasformazione digitale e i nuovi contenuti informativi. L’obiettivo principale è ridefinire e integrare i criteri per sostenere l’occupazione nel settore giornalistico, promuovere la digitalizzazione dell’informazione e incentivare nuovi modelli di business per i contenuti digitali.
La legge attuale che regola i contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici è il D.Lgs. n. 70/2017, emanato sulla base della legge n. 198/2016. Questa legge stabilisce chi può accedere ai contributi pubblici, con esclusioni per alcune categorie di imprese, come quelle legate a partiti politici o a gruppi editoriali quotati in borsa.
Inoltre, la legge prevede la ridenominazione del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”. Questo fondo sarà suddiviso tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con una quota destinata a situazioni di crisi occupazionale nel settore dell’informazione e dell’editoria.
I nuovi criteri per l’erogazione dei contributi saranno definiti attraverso un regolamento governativo, che terrà conto del numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato, della loro retribuzione e della qualifica professionale dei professionisti impiegati nell’editoria digitale e nella sicurezza informatica.
La ridefinizione dei criteri avverrà tramite un regolamento proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in collaborazione con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell’art. 17, c. 2, legge n. 400/1988.
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