Beni immateriali 4.0: confermato il credito d’imposta al 50%

La legge di conversione del Decreto aiuti non ha modificato la disposizione, che riguarda gli investimenti effettuati nel 2022.

E’ quindi confermato l’aumento, fermo restando il limite di spesa annuo pari a 1 milione di euro, dal 20 al 50% della la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, principalmente si tratta di software), in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le aliquote del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, sono dunque le seguenti:

  • dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2023-31/12/2023 (30/06/2024 se entro il 31/12/2023 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2024-31/12/2024 (30/06/2025 se entro il 31/12/2024 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2025-31/12/2025 (30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Maggiori dettagli nella nostra SCHEDA.

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