Sa Finance al fianco della Filiera dell’Ottone: un modello di eccellenza e sostenibilità
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ApprofondisciIl nuovo decreto PNRR, con l’articolo 38 (precedentemente articolo 40 nella bozza di decreto), propone l’istituzione del Piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.
Questo piano sarà disponibile per tutte le imprese residenti sul territorio nazionale e per le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale. Le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle strutture produttive entro il 2024 e il 2025, nell’ambito di progetti innovativi che portano a una riduzione dei consumi energetici, potranno beneficiare di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per tali investimenti, entro i limiti delle risorse disponibili e secondo le condizioni stabilite nel decreto.
Il credito d’imposta non sarà concesso alle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali. Inoltre, non saranno ammesse al credito d’imposta le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese che ottengono il credito d’imposta, il beneficio sarà subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro specifiche per ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, che sono strumentali all’esercizio dell’impresa e elencati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ammissibili per il credito d’imposta, a condizione che siano parte integrante del sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura e che portino complessivamente a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale interessata dal progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, a una riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento non inferiore al 5%.
Inoltre, tra i beni inclusi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e specificamente previsti dal progetto di innovazione, rientrano anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che consentono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici, nonché l’efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti anche dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Anche i software relativi alla gestione d’impresa sono agevolabili se acquistati insieme ai software, ai sistemi o alle piattaforme sopra menzionati.
All’interno dei progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici secondo le condizioni stabilite dal decreto, sono inoltre ammissibili:
Il credito d’imposta è concesso nei seguenti termini:
Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare la documentazione richiesta insieme a una comunicazione che descriva il progetto di investimento e il relativo costo.
Il beneficio è condizionato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Queste certificazioni attestano, sia preventivamente che successivamente all’investimento, la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti previsti e l’effettiva realizzazione degli stessi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, conformemente alle disposizioni legislative, entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale importo non utilizzato sarà riportato negli anni successivi per un massimo di cinque anni.
Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l’assenza di concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superi il costo sostenuto.
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