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Superbonus in dieci anni: lo “spalmacrediti” è realtà

L’Agenzia delle Entrate definisce le regole per spalmare l’utilizzo su un periodo più lungo.

Lo spalmacrediti si concretizza. Dopo le modifiche apportate nella legge di conversione del decreto Cessioni (Dl 11/2023), il meccanismo ideato per la prima volta dal decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) è completamente operativo. O, meglio, lo sarà a partire dal 2 maggio, quando sarà possibile comunicare le opzioni attraverso la piattaforma delle Entrate; dal 3 luglio, invece, sarà fattibile procedere tramite gli intermediari autorizzati.

È l’innovazione contenuta nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che, di fatto, offre ai possessori dei crediti d’imposta la possibilità di portare avanti le quote di sconti fiscali che non riescono ad utilizzare negli F24. Tale opportunità – è importante sottolinearlo – riguarderà presumibilmente più le aziende che gli istituti bancari. Le banche, infatti, hanno già pianificato l’utilizzo dei crediti acquisiti nei mesi passati: per loro il prolungamento dei tempi potrebbe essere soltanto un’opzione di emergenza.

Le imprese edili che hanno effettuato gli sconti in fattura, al contrario, si sono ritrovate con crediti che non sono state in grado di utilizzare e neppure di cedere (a causa del blocco del mercato). Estendere i tempi di utilizzo degli sconti, in molti casi, potrebbe essere l’unico modo per non perdere denaro. Secondo le Entrate le imprese edili hanno accumulato, per gli anni che vanno dal 2023 al 2026, circa dieci miliardi di crediti da compensare. Un importo enorme che potrebbe essere vantaggioso distribuire sulle annualità successive.

Per realizzare ciò, l’Agenzia offre uno strumento estremamente versatile. La quota residua di ogni rata annuale può essere suddivisa in dieci quote annuali di pari valore; l’uso delle dieci rate inizierà dall’anno successivo a quello della rata originale. Ad esempio, per una rata 2022 si parte con dieci rate dal 2023. Nel caso di crediti per i quali sono state già impiegate due annualità, questo prolungamento consentirà di fatto di arrivare a dodici anni complessivi.

La decisione è irrevocabile e la comunicazione non potrà essere corretta o annullata. In compenso, però, su ogni rata si potranno esercitare più opzioni durante l’anno. Prendiamo una rata 2023 di sismabonus pari a 100 euro. Il contribuente ipotizza di avere una capienza fiscale fino a 60 euro e, quindi, comunica l’opzione su dieci anni per i 40 euro rimanenti. Poi, però, si accorge di non riuscire ad utilizzare completamente i 60 euro. In quel caso, sull’importo residuo non compensato, potrà effettuare una seconda comunicazione per evitare perdite. In alternativa, come suggerisce anche l’Agenzia, potrà semplicemente “attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare di ripartirli nei successivi dieci anni”.

Queste nuove rate, però, non saranno ulteriormente cedibili in nessun caso. E non potranno neppure essere nuovamente spalmate o richieste a rimborso. In sostanza, una volta allungati i tempi, resta solo la strada dell’F24.

Lo spalmacrediti è stato oggetto di due interventi normativi. Questo ha prodotto un doppio regime temporale, che il provvedimento disciplina e schematizza così: l’opzione potrà riguarda rate di crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni, relative al superbonus, per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022. Ci si potrà, invece, riferire agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, e per le comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche. Bisogna ricordare, infatti, che il decreto cessioni ha esteso il meccanismo anche a queste due agevolazioni.

(fonte: Il Sole 24 Ore)

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