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Ricerca e sviluppo: il Manuale di Frascati è applicabile solo dal periodo d’imposta 2020

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Macerata.

Nel contesto della ricerca e dello sviluppo, il manuale di Frascati è valido solo a partire dal periodo d’imposta 2020. I crediti d’imposta non conformi a tale manuale, secondo la sentenza 270/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Macerata (presidente Polci, relatore Pucci), non possono essere considerati spettanti e non sono mai inesistenti.

Il caso riguardava il ricorso di una società contro l’atto di recupero di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione, accumulato tra il 2016 e il 2019. Le Entrate sostennero che le attività non erano conformi al Manuale di Frascati, e il ricorso contestava anche l’infondatezza del recupero per mancanza del preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con un terzo motivo, si eccepiva l’illegittimità dell’atto per la qualificazione errata del credito come inesistente e l’applicazione errata delle sanzioni. Riguardo al Manuale di Frascati, i giudici di Macerata hanno sottolineato che i suoi criteri erano applicabili solo a partire dal 2020, in base al principio di irretroattività della legge.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, sostenendo che l’applicazione dell’agevolazione doveva essere valutata secondo la normativa vigente al momento (articolo 3, Dl 145/2013). Il Manuale di Frascati, secondo la Corte, non era richiamato da nessuna norma nel periodo 2016-2019, venendo introdotto solo con la Finanziaria 2020 (articolo 1, comma 200, legge 160/2019).

La Corte ha respinto la contestazione relativa all’assenza del parere del Mise, basandosi sulla mancanza di una previsione normativa esplicita. Per quanto riguarda la terza contestazione sulla qualificazione errata del credito e sulle sanzioni, i giudici hanno dichiarato il motivo assorbito, ma hanno affermato che il credito doveva essere considerato non spettante secondo la definizione della Cassazione (3444/2021, 7615/2022).

La Suprema Corte, seguendo la recentissima sentenza 34452/2023, ha stabilito che il credito è considerato inesistente solo quando manca totalmente o parzialmente il presupposto costitutivo e non può essere riscontrato attraverso i controlli previsti dalla normativa. In assenza di tali condizioni, la sanzione ordinaria del 30% è l’unica applicabile, non quella più severa del 100% (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/97).

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