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ApprofondisciIn sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata spostata al 1° gennaio 2024 la decorrenza di applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sui siti Internet degli importi e delle informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il nuovo termine vale per l’inosservanza dell’obbligo di disclosure delle erogazioni incassate sia nel 2021 sia nel 2022.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 ha previsto (art. 1, comma 125) l’obbligo per gli enti non commerciali (vale a dire le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, ONLUS e fondazioni) e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
Il comma 125-bis estende l’obbligo di pubblicazione anche ai soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. permettendo loro di riportare gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono obbligati alla redazione della nota integrativa (i.e. imprenditori individuali, società di persone e microimprese) adempiono alla prescrizione normativa mediante la pubblicazione, secondo la normativa a regime entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi e delle informazioni sui propri siti Internet o, in mancanza degli stessi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 73/2022 prevede, inoltre, con tenore essenzialmente ordinamentale, che “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
La disposizione testé trascritta dovrebbe riguardare, vista la ratio della norma, non solo i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti che redigono la nota integrativa in modo volontario, ma anche le microimprese quando, in calce allo Stato patrimoniale, queste forniscano – nella sezione “altre informazioni” – i dati richiesti dalla disposizione.
Il termine del 30 giugno è quindi ora riferibile agli enti che assolvono l’obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni su propri siti internet, secondo modalità – come prevede la normativa – liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi siti, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Preme sottolineare che l’utilizzo del termine “effettivamente erogati” richiama il principio di cassa ancorché per la redazione del bilancio le imprese utilizzino il c.d. principio di competenza.
In ogni caso, i vantaggi economici ricevuti dall’ente sulla base di un regime generale (vale a dire un regime che è applicabile a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) non sono oggetto dell’obbligo di informativa; non sono parimenti da includere nell’obbligo informativo le somme ricevute a titolo di corrispettivo o di risarcimento.
Per ulteriori approfondimenti sul regime pubblicitario rivisto dal D.L. n. 34/2019 si ricordano le circolari del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2019, n. 9 e 25 giugno 2021, n. 38.
Nuovo termine per le sanzioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 125-ter, legge n. 124/2017 l’inosservanza dell’obbligo di disclosure è punita con una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro), oltre che con la sanzione accessoria di pubblicazione delle informazioni omesse.
Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Il termine per l’applicazione della sanzione è stato prorogato al 1° luglio 2022 per l’obbligo relativo all’anno 2021 (da intendersi per le erogazioni incassate nel 2020 che dovevano essere comunicate nel 2021) e al 1° gennaio 2023 per l’obbligo relativo all’anno 2022 (da intendersi per le erogazioni incassate nel 2021 che dovevano essere comunicate nel 2022).
Gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe sono due. Il primo interviene direttamente sul termine di cui al comma 125-ter, primo periodo, precisando che per l’anno 2023 (da intendersi per le erogazioni incassate nel 2022 che dovranno essere comunicate nel 2023) il termine per l’inizio dell’applicazione delle sanzioni sarà il 1° gennaio 2024.
Il secondo intervento, invece, sostituisce le parole “1° gennaio 2023” contenute nell’art. 3-septies del D.L. n. 228/2021 con le parole “1° gennaio 2024”; in estrema sintesi anche per l’anno 2022 (da intendersi per le erogazioni incassate nel 2021 che dovevano essere comunicate nel 2022) il termine per l’inizio dell’applicazione delle sanzioni sarà il 1° gennaio 2024.
Pertanto, coincidendo le date della proroga per l’inizio dell’applicazione delle sanzioni, verrebbe stabilito che sia per le informazioni che avrebbero dovute essere pubblicate nel 2022 sia per quelle ancora da pubblicare nel 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni sarà il 1° gennaio 2024.
Tale proroga permetterà non solo agli enti che pubblicano le informazioni richieste sui siti internet o su analoghi portali digitali di aggiornare le stesse informazioni relative al 2021 (da pubblicarsi nel 2022), ma altresì alle imprese che hanno approvato il bilancio dell’esercizio 2021 di valutare l’eventuale nuova approvazione dello stesso con conseguente nuovo deposito – a questo punto considerata la “rimessione nei termini” in parola – presso il Registro delle imprese. Diversamente, si potrebbe anche ipotizzare di inserire le informazioni relative all’esercizio 2021 direttamente nel bilancio relativo all’esercizio 2022 e quindi “sanare” nei nuovi termini l’omissione precedente.
(fonte: Ipsoa)
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