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I Contratti di sviluppo si adeguano alle nuove norme europee

Il decreto ministeriale del 19 aprile 2023 del MIMIT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2023, ha introdotto modifiche allo strumento dei contratti di sviluppo per adeguarlo alle nuove norme sugli aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Secondo il decreto, le agevolazioni previste possono essere concesse a imprese di qualsiasi dimensione, comprese quelle che operano nell’attività agricola primaria, su tutto il territorio nazionale. Tali agevolazioni possono assumere la forma di finanziamenti agevolati e/o contributi per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Il decreto stabilisce che le domande di agevolazione devono essere presentate all’Agenzia competente, seguendo le modalità indicate sul sito di Invitalia, al fine di garantire la validità delle stesse. I termini per la presentazione delle richieste saranno stabiliti mediante un decreto emesso dal direttore generale per gli incentivi alle imprese, che prevederà l’apertura di due sportelli agevolativi distinti.

È importante sottolineare che le agevolazioni concesse devono essere in conformità alle disposizioni stabilite nella sezione 1.1.1.3 “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli” delle linee guida sugli aiuti di Stato per i settori agricolo e forestale e per le aree rurali (2022/C 485/01).

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nelle seguenti tipologie:

  • a) creazione di una nuova unità produttiva, ovvero l’istituzione di un nuovo stabilimento o impianto per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;
  • b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente, ossia l’aumento della capacità produttiva di uno stabilimento o di un impianto agricolo preesistente;
  • c) riconversione di un’unità produttiva esistente, che si riferisce alla diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
  • d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, che comporta un cambiamento fondamentale nel processo produttivo preesistente attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o il significativo miglioramento del processo produttivo esistente. Tale ristrutturazione mira ad aumentare l’efficienza o la flessibilità nell’esecuzione dell’attività economica oggetto del programma di investimento. Gli obiettivi valutabili di questa ristrutturazione includono la riduzione dei costi, l’aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Non sono ammissibili i progetti di investimento che soddisfano le seguenti condizioni:

  • sono diretti alla produzione di biocarburanti derivati da colture alimentari e foraggere;
  • sono realizzati al solo scopo di conformarsi alle norme dell’Unione europea vigenti;
  • sono costituiti da investimenti di mera sostituzione, ossia non comportano un effettivo miglioramento o ampliamento dell’attività produttiva.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto e la costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del progetto per il quale si richiedono le agevolazioni. Queste spese includono: acquisto di suolo aziendale e relative sistemazioni, fino al limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento; opere murarie e lavori simili, fino al limite del 40% dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento; infrastrutture aziendali specifiche; acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato; acquisto o sviluppo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe, nonché acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; consulenze connesse al progetto d’investimento, fino a un massimo del 4% dell’importo totale ammissibile del progetto d’investimento.

Le agevolazioni vengono concesse sotto forma di finanziamenti agevolati e/o contributi in conto impianti, nei limiti delle seguenti intensità massime.

  • a) 40% per le imprese di grandi dimensioni, 50% per le imprese di medie dimensioni e 60% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027;
  • b) 30% per le imprese di grandi dimensioni, 40% per le imprese di medie dimensioni e 50% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale.

(fonte: Ipsoa)

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