Guida al mantenimento dei requisiti 4.0

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1. Introduzione: che cosa è l’industria 4.0

L'Industria 4.0 è stata per diversi anni il fulcro della metamorfosi economica in Italia e a livello globale.

Il termine Industria 4.0 è stato utilizzato per la prima volta durante la Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. Nel mese di ottobre 2012, un team focalizzato sull'Industria 4.0, guidato da Siegfried Dais della multinazionale specializzata in ingegneria ed elettronica Robert Bosch GmbH e da Henning Kagermann dell'Acatech (Accademia Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria), presentò al governo federale tedesco una serie di suggerimenti per la sua realizzazione. L’8 aprile 2013, in occasione dell'annuale Fiera di Hannover, venne pubblicato il rapporto finale del gruppo di lavoro.

Nel nostro territorio, nel 2016 è stato lanciato uno specifico piano governativo che ha successivamente subito modifiche e aggiornamenti: dal Piano Industria 4.0 al Piano Impresa 4.0, fino al recente piano nazionale Transizione 4.0.

Durante il periodo pandemico dovuto al Covid-19, l'Industry 4.0 e le tecnologie correlate hanno giocato un ruolo cruciale nel mitigare la crisi. Nel febbraio 2021, il Governo ha sottolineato la necessità di "ampliare e semplificare l'accesso al piano nazionale della Transizione 4.0, per supportare le imprese nel cammino verso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale".

Ma in cosa consiste l'Industria 4.0?

L'Industria 4.0 è un fenomeno che origina dalla quarta rivoluzione industriale, conducendo a una produzione industriale completamente automatizzata e interconnessa.
Le innovative tecnologie digitali avranno una profonda influenza in quattro principali aree di sviluppo:

  1. La prima concerne l'impiego dei dati, la capacità di elaborazione e la connettività, manifestandosi in big data, open data, Internet of Things, comunicazioni machine-to-machine e cloud computing, per centralizzare e conservare le informazioni.
  2. La seconda è legata agli analytics: una volta ottenuti i dati, è necessario estrarne valore. Al momento, solo l'1% dei dati raccolti viene sfruttato dalle imprese, che potrebbero invece trarre benefici dal "machine learning", ovvero dalle macchine che migliorano la loro efficienza "apprendendo" dai dati progressivamente raccolti e analizzati.
  3. La terza linea di sviluppo è l'interazione uomo-macchina, che include le interfacce "touch", sempre più comuni, e la realtà aumentata.
  4. Infine, vi è l'intero settore dedicato alla transizione dal digitale al "reale", che abbraccia la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le innovative tecnologie per stoccare e utilizzare l'energia in modo focalizzato, razionalizzando i costi e potenziando le performance.

La Fabbrica 4.0, progenie della quarta rivoluzione industriale, è caratterizzata da macchinari completamente interconnessi che comunicano tra loro, effettuando autodiagnosi e manutenzione proattiva. In particolare, la manutenzione effettuata autonomamente dai macchinari, facilitata dall'IoT, supererà in termini di qualità, efficienza e rapidità quella umana.

Gli avanzamenti della tecnologia stanno facendo sì che le fabbriche possano prevedere autonomamente il livello di insuccesso produttivo, implementare le migliori strategie preventive e intraprendere iniziative di auto-riparazione. Inoltre, nella Fabbrica 4.0 la modularità degli impianti permette di adattare i prodotti alle esigenze individuali dei clienti. I robot collaborano direttamente con gli esseri umani, apprendendo da loro in maniera naturale. Il processo lavorativo può essere simulato virtualmente, prima di essere effettivamente implementato in officina, permettendo di anticipare il comportamento teorico e migliorare le prestazioni. La fabbrica è in grado di gestire l'energia in modo efficiente e al costo più basso possibile, diventando, in sintesi, "smart".

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2. Le agevolazioni per industria 4.0

Il 21 settembre 2016 l'allora presidente del Consiglio e l'allora Ministro dello Sviluppo economico hanno svelato l'agognato piano governativo per l'Industria 4.0, incluso nella legge di Bilancio 2017, che è stata definitivamente ratificata dal Senato il 7 dicembre 2016. Il piano era stato concepito con l'intento di stimolare nel 2017 investimenti privati supplementari per 10 miliardi di euro, 11,3 miliardi di euro di spese private in ricerca, sviluppo e innovazione, focalizzandosi sulle tecnologie dell'Industria 4.0, oltre a 2,6 miliardi di euro destinati agli investimenti privati in fase iniziale.

La misura suggeriva una combinazione di incentivi per l'industria 4.0, supporto al capitale di rischio, espansione della banda ultralarga e formazione, dall'istruzione scolastica all'universitaria, con l'obiettivo finale di promuovere e stimolare le imprese a modernizzarsi e aderire completamente alla quarta rivoluzione industriale.

Tra gli incentivi più significativi e che hanno maggiormente contribuito a rinnovare il “parco macchinari” delle imprese italiane, vi è sicuramente il Credito d’imposta per i beni strumentali 4.0.

3. Il credito d’imposta beni strumentali 4.0

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, legge n. 160/2019), sostituendo l'iperammortamento. Inizialmente, il bonus era applicabile per gli investimenti, destinati a stabilimenti produttivi situati sul territorio nazionale, realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure fino al 30 giugno 2021, a patto che entro il 31 dicembre 2020 l'ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse stato effettuato un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto.

In seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2020 gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2020 fino al 15 novembre 2020 e quelli completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che, alla data del 15 novembre 2020, fosse stato effettuato un ordine vincolante e fosse stato eseguito un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto.

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, legge n. 178/2020) ha ampliato la durata della misura, ristrutturando il regime del credito d'imposta.
La nuova normativa, che presenta condizioni più favorevoli rispetto a quella precedente, è applicabile agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto.

In seguito, la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge 234/2021) ha prorogato il beneficio fiscale fino al 2025, riducendo contemporaneamente le percentuali di agevolazione applicabili per gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2023.

Infine, il decreto Milleproroghe (articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023) ha posticipato al 30 novembre 2023 la scadenza, precedentemente estesa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 423, legge n. 197/2022), per completare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Il credito d'imposta è concesso in relazione agli investimenti in beni materiali nuovi tecnologicamente avanzati, inclusi nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017, realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 l'ordine correlato sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto.

Specificatamente, i beni che possono beneficiare di tale agevolazione si suddividono in tre categorie:

  1. beni strumentali il cui funzionamento è regolato da sistemi informatici o gestito attraverso adeguati sensori e dispositivi di azionamento. In questa categoria rientrano, per esempio, macchine utensili destinate a una varietà di operazioni (rimozione di materiale, assemblaggio, unione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; depositi automatizzati e interconnessi; ecc;
  2. sistemi per garantire la qualità e la sostenibilità. In questa categoria sono inclusi, ad esempio, sistemi di misurazione (coordinate e non) per verificare le specifiche geometriche del prodotto; sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (come le macchine per testare i materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio del consumo energetico; strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, collegati al codice e al numero di serie del prodotto stesso, permettendo il monitoraggio delle prestazioni del prodotto nel tempo;
  3. dispositivi per facilitare l'interazione uomo-macchina e per migliorare l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro secondo i principi 4.0. In questa categoria sono inclusi, tra gli altri, postazioni di lavoro che possono essere adattate automaticamente alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento o il trasporto di carichi o oggetti esposti a temperature elevate; dispositivi indossabili e di realtà aumentata, nonché attrezzature per la comunicazione tra l'operatore e il sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta viene concesso secondo le seguenti percentuali (articolo 1, comma 1057, legge n. 178/2020):

  • 40% del costo, per la parte degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la parte degli investimenti che eccede i 2,5 milioni di euro e arriva fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la parte degli investimenti che supera i 10 milioni di euro e raggiunge un limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 20 milioni di euro.

Queste disposizioni sono applicabili anche per gli investimenti che verranno effettuati entro il 30 novembre 2023 (nuova scadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023), purché entro il 31 dicembre 2022 l'ordine correlato sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a patto che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine correlato sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato un pagamento anticipato di almeno il 20% del costo totale di acquisto), il credito d'imposta viene concesso secondo le seguenti percentuali (articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020):

  • 20% del costo, per la parte degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la parte degli investimenti che supera i 2,5 milioni di euro e arriva fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la parte degli investimenti che eccede i 10 milioni di euro e raggiunge un limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 20 milioni di euro.

Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.

Scopri la guida completa al Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di beni strumentali

 4. Il mantenimento dei requisiti 4.0

Nella circolare 9/E, rilasciata il 23 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le aziende sono tenute a comprovare, durante eventuali controlli, che i beni hanno mantenuto i requisiti 4.0 per l'intera durata del periodo in cui sono stati goduti i benefici fiscali.

Tra le numerose circolari rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, la 9/E datata 23 luglio 2021 è forse quella meno nota e, di conseguenza, quella che ha "intimorito" meno le aziende che hanno intrapreso investimenti 4.0. Eppure, si tratta di un documento da non sottovalutare

Facciamo riferimento principalmente a quelle aziende che, nonostante abbiano effettuato investimenti con macchinari regolarmente interconnessi e certificati, non hanno sfruttato - una volta completato l'investimento - le capacità dell'interconnessione attraverso procedure di caricamento remoto dei programmi e/o la retroazione dei dati della macchina ai loro sistemi gestionali. O, in una situazione ancora più “delicata”, hanno ad esempio trasferito il macchinario in un'altra area del capannone senza ristabilire la connessione.

In occasione di controlli - che l'Agenzia delle Entrate può condurre anche a molti anni di distanza (fino a otto) - come delineato nella circolare 9/E del 23 luglio 2021, gli ufficiali responsabili possono richiedere una dimostrazione che la macchina, l'impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Quindi, quale dovrebbe essere il corso d'azione? Come si può fornire prova che il macchinario è rimasto interconnesso per l'intero periodo di godimento del beneficio (5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d'imposta)?

Cominciamo sottolineando che una perizia (accompagnata da un fascicolo tecnico adeguatamente compilato secondo le norme legislative) emessa da un professionista qualificato è obbligatoria per investimenti che superano i 300 mila euro. E che, in ogni caso, anche per investimenti di entità inferiore (ad esempio, 100 mila euro), rappresenta un documento tecnicamente solido per attestare che l'asset soddisfa i requisiti legislativi.
Tuttavia, per quanto riguarda i controlli, la circolare menzionata precisa che il possesso di una perizia 4.0 fornita da un ingegnere autorizzato, un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un'entità certificatrice, o un'autocertificazione redatta dallo stesso proprietario dell'asset, non è di per sé sufficiente per provare che l'asset ha mantenuto tutti i requisiti durante l'intero periodo di fruizione del beneficio. Anzi, possiamo affermare con certezza che coloro che hanno scelto la via dell'autocertificazione, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, si trovano in una posizione notevolmente precaria, o, per meglio dire, più vulnerabile rispetto a chi ha optato per una perizia.

Infatti, l'emissione di una perizia o di un attestato di conformità riflette la situazione concreta osservata durante gli accertamenti tecnici: è essenzialmente una "fotografia" scattata in una data specifica. Di conseguenza, nulla impedisce che il proprietario dell'asset, una volta ottenuta la perizia, possa apportare modifiche all'asset in questione, compromettendo alcuni dei requisiti tecnici obbligatori e, di fatto, rendendo il macchinario non più aderente alle norme vigenti. Una mossa piuttosto insolita, per usare un eufemismo, considerando che una macchina, una volta installata e in grado di funzionare secondo certe specifiche, viene logicamente utilizzata al massimo delle sue capacità proprio nella configurazione in cui è stata installata.

In altre parole, secondo quanto delineato nella circolare 9E del 23 luglio 2021, il criterio che l'Agenzia delle Entrate adotterebbe durante i controlli sarebbe analogo a quello di un agente di polizia locale che, dopo aver verificato il superamento della revisione di un'automobile, dubita che il conducente - prima di sottoporsi ai controlli in un'officina autorizzata MCTC - possa aver rimosso le lampade degli stop, manipolato il freno a mano o installato un sistema nitro per accelerazioni fulminee al semaforo, violando così la legge.

Come garantire la prova del mantenimento dei requisiti?

In merito, la circolare 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i controlli futuri, sarà "responsabilità dell'impresa beneficiaria fornire documentazione, anche attraverso una reportistica adeguata e sistematica, che attesti il mantenimento, durante l'intero periodo di godimento dei benefici, delle specifiche e dei requisiti richiesti". Di qui nasce la questione della reale possibilità di dimostrare il mantenimento dei requisiti 4.0.

Ma cosa implica esattamente "fornire documentazione attraverso una reportistica adeguata e sistematica"? Illustreremo il concetto con due esempi semplici

  • Esempio n. 1 - L'impresa beneficiaria, in modo periodico (ad esempio, una volta all'anno) o al termine del periodo di fruizione del beneficio, fa affidamento sul certificatore che ha elaborato la perizia o su un esperto tecnico per condurre un audit, ovvero un'analisi della situazione attuale, che confermi il mantenimento adeguato dei requisiti tecnici 4.0. Il documento fornito da una terza parte indipendente possiede un forte valore probatorio, specialmente se si è scelto di procedere con l'autocertificazione, che può essere contestata abbastanza facilmente.
  • Esempio n. 2 - L'utente si adopera per implementare una procedura interna all'azienda che permetta di documentare il mantenimento dei requisiti, per esempio attraverso un backup periodico dei database in cui sono registrate le "transazioni" dei dati tra la macchina e il suo sistema informativo, che potrà essere presentato all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Ora, come gli ispettori dell'Agenzia possano essere in grado di analizzare e confermare il mantenimento dei requisiti da tali file, è una questione a parte. Inoltre, resta da verificare se l'Agenzia delle Entrate possa mettere in discussione la "data certa" di creazione di questo database: nel caso di file csv, txt o html, ad esempio, è infatti possibile popolare i file con procedure automatizzate che generano dati ordinati cronologicamente in pochissimo tempo.

5. Conclusione

Appare dunque consigliabile ricorrere a un certificatore che possa fornire un rapporto di audit tecnico, con lo scopo di attestare, in caso di controlli, in maniera solida, che la macchina ha mantenuto i requisiti necessari per l'intero periodo di fruizione del beneficio.

In questo modo, durante eventuali controlli, si potrà prevenire il rischio di sanzioni o contenziosi che, di norma, si trasformano in lunghe dispute interminabili con potenziali ripercussioni significative

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