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Fondo di Garanzia PMI: nuove regole di flessibilità

Previste tre opzioni per riaprire o allungare l’istruttoria.

Il Decreto Liquidità del 2020 ha introdotto una nuova flessibilità per i prestiti concessi dal Fondo di Garanzia PMI, che prevede la possibilità di riaprire l’istruttoria su procedimenti di revoca già conclusi e di estendere di un mese quella per le domande con documentazione incompleta.

I dettagli riguardanti questa deroga temporanea alle procedure ordinarie sono indicati nella circolare 6/2023. In particolare, sono state delineate tre opzioni per riaprire o estendere l’istruttoria:

  • la prima riguarda le revoca determinate dalla mancanza della documentazione richiesta. In questo caso, se l’impresa ha inviato la documentazione richiesta, anche solo in parte, oppure ha presentato controdeduzioni, anche tramite canali diversi dal Portale del Fondo, dopo i termini previsti, il Gestore procederà ad annullare d’ufficio i provvedimenti di revoca dell’agevolazione e ad avviare una nuova istruttoria di verifica documentale. In tale circostanza, il soggetto beneficiario finale potrà essere chiamato a fornire ulteriori documenti entro un termine perentorio di 30 giorni. Nel caso in cui i destinatari dei provvedimenti di annullamento abbiano già effettuato pagamenti spontanei, verrà proceduto alla restituzione degli importi corrisposti;
  • la seconda opzione si riferisce ai procedimenti di revoca avviati tra il 30 giugno 2022 e il 17 aprile 2023, in cui è mancata la documentazione richiesta. In questo caso, se il soggetto beneficiario ha fornito la documentazione richiesta o controdeduzioni, anche tramite canali diversi dal Portale del Fondo, anche dopo i termini procedurali, il Gestore provvederà a completare l’istruttoria di verifica documentale. Se l’impresa non ha fornito la documentazione richiesta o controdeduzioni entro i termini previsti, il Gestore invierà una richiesta di documentazione ulteriore, concedendo un altro termine perentorio di 30 giorni per la risposta;
  • infine, la terza opzione riguarda le verifiche documentali avviate dopo il 30 giugno 2022 che non hanno ancora portato a un provvedimento di revoca, ma solo per le verifiche avviate entro la data di pubblicazione della circolare. In questo caso, se la documentazione richiesta, anche in parte, è mancante, verrà concesso un altro termine perentorio di 30 giorni per la risposta.

(fonte: pmi.it)

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