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Fondo di garanzia PMI: le nuove regole operative

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, come stabilito nel decreto del 30 giugno 2023. Queste modifiche sono state approvate dal Consiglio di gestione il 26 maggio 2023, ad eccezione dell’adeguamento alle modifiche al regolamento (UE) 651/2010. Il Fondo di garanzia per le PMI, supportato dall’UE e dallo Stato italiano, offre assistenza alle imprese e ai professionisti che trovano difficoltà nell’ottenere finanziamenti bancari a causa della mancanza di adeguate garanzie. Questa garanzia pubblica sostituisce le costose garanzie richieste di solito per l’accesso al credito. Le nuove disposizioni operative saranno applicate a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Fondo di garanzia, un’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e finanziato anche con risorse europee, è un’agevolazione che può essere attivata solo in presenza di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra la banca e il cliente. I tassi di interesse, le condizioni di rimborso e altri dettagli contrattuali sono soggetti a negoziazione tra le parti coinvolte. È importante notare che sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo non possono essere richieste ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.

Tra i requisiti generali per i soggetti beneficiari finali, è stato integrato che la garanzia non verrà concessa se il Gestore riceve comunicazioni dalle Autorità amministrative e/o inquirenti riguardanti l’esclusione del soggetto beneficiario da una procedura di appalto o concessione, o se il soggetto beneficiario è oggetto di provvedimenti giudiziari con sanzioni amministrative in corso.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, è stato stabilito che queste non devono essere state deliberate dal soggetto finanziatore per più di 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia.

Inoltre, per le operazioni finanziarie legate agli investimenti, la modifica riguarda il programma di investimento. Se il programma è stato avviato dai soggetti beneficiari finali più di sei mesi prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, l’operazione finanziaria è comunque ammissibile, ma non alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi previsti per le operazioni finanziarie relative agli investimenti.

Le nuove disposizioni stabiliscono che la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata al Gestore del Fondo tramite il Portale FdG. Tale richiesta deve avvenire entro un periodo massimo di 6 mesi dalla data in cui si verificano determinati eventi o nel caso in cui siano emessi provvedimenti normativi, giurisdizionali e/o amministrativi che impongono una sospensione o misure di moratoria automatica per il rimborso dell’operazione finanziaria. Questi eventi includono, ad esempio, sequestri preventivi o giudiziari, sequestri conservativi civili o probatori.

Le richieste di conferma della garanzia presentate oltre il termine di 6 mesi al Gestore non saranno prese in considerazione e pertanto la garanzia sarà confermata automaticamente alle condizioni originarie.

Inoltre, le richieste di conferma presentate in seguito a modifiche in aumento dell’importo e/o della durata dell’operazione finanziaria saranno considerate improcedibili. È importante notare che la mancata presentazione di una richiesta di conferma della garanzia nei casi sopra descritti comporterà l’inefficacia della garanzia stessa.

Di conseguenza, secondo le nuove disposizioni, se si verifica una rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate nella richiesta di ammissione, è necessario presentare una specifica richiesta di conferma della garanzia al Gestore del Fondo entro la data della comunicazione di avvio dei controlli documentali o entro la data di invio della richiesta di escussione della garanzia.

Con riferimento alla comunicazione degli eventi di rischio, è fondamentale che le operazioni sul capitale di rischio siano tempestivamente comunicate al Gestore del Fondo tramite il Portale FdG. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere inefficace.

Inoltre, è richiesta la comunicazione all’interno del Portale FdG dell’ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare precedente, ossia il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Questa comunicazione deve riguardare la data dell’iscrizione nel Registro delle imprese, la sentenza del Tribunale che dichiara il fallimento, il decreto del Tribunale che ammette alla procedura di concordato preventivo e l’ammissione alle altre procedure concorsuali. Inoltre, si richiede di comunicare anche l’ammissione alle procedure equiparate a tali procedure concorsuali in conformità al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che riguarda il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con le nuove disposizioni, il Portale FdG diventa lo strumento principale per la gestione delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo e dei procedimenti amministrativi. È anche l’unico mezzo di comunicazione tra il Gestore del Fondo e il soggetto richiedente, nonché tra il Gestore del Fondo e il soggetto beneficiario finale.

Nel controllo documentale delle operazioni finanziarie, il procedimento viene avviato sia nei confronti del soggetto richiedente che nei confronti del soggetto beneficiario finale, o nei confronti di uno dei due soggetti, in base alle loro responsabilità per i requisiti di ammissibilità alla garanzia. Il procedimento per ciascun soggetto è autonomo e distinto. Inoltre, viene specificato che il contratto di fideiussione è un documento integrante per le operazioni di fideiussione e deve essere incluso nella documentazione inviata al Gestore del Fondo dal soggetto richiedente, secondo i termini e le modalità indicate.

Nell’istruttoria, nel caso in cui la documentazione sia incompleta o insufficiente, il Gestore del Fondo può richiedere al soggetto richiedente un’integrazione documentale tramite il Portale FdG, assegnando un ulteriore termine per l’invio dei documenti richiesti. È importante rispettare tale termine, poiché l’inefficacia della richiesta potrebbe essere la conseguenza dell’omissione.

Infine, come nuova disposizione, per le operazioni che coinvolgono le riserve europee, i soggetti richiedenti devono trasmettere la documentazione richiesta entro i termini indicati nella lettera di avvio dei controlli e delle verifiche da parte del Gestore del Fondo e degli organismi nazionali e/o comunitari competenti.

Con il decreto ministeriale del 30 giugno 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato alcune modifiche ed integrazioni relative ai procedimenti di verifica nei confronti del soggetto beneficiario finale, sia nell’ambito dei controlli documentali che nell’istruttoria delle richieste di escussione della garanzia.

Per le operazioni finanziarie soggette a controlli documentali, il Gestore del Fondo è tenuto a inviare al soggetto beneficiario finale, entro un mese dalla data di estrazione o dalla delibera del Consiglio di gestione, una comunicazione di inizio attività ispettiva tramite il Portale FdG e a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Contestualmente, viene richiesta al soggetto beneficiario finale la documentazione necessaria.

Per le operazioni finanziarie soggette a richiesta di escussione della garanzia, il Gestore del Fondo, entro un mese dalla ricezione della richiesta di escussione, richiede al soggetto beneficiario la documentazione pertinente tramite il Portale FdG e a mezzo PEC.

Le modifiche e integrazioni riguardano specificamente le seguenti aree di verifica:

  • Verifica delle operazioni finanziarie relative agli investimenti
  • Verifica del requisito di piccola e media impresa (PMI)
  • Verifica dei dati economico-finanziari acquisiti dal portale per le imprese
  • Altre verifiche pertinenti.

Queste modifiche mirano a migliorare e rafforzare i procedimenti di verifica e controllo per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Secondo le nuove disposizioni, il soggetto beneficiario finale è tenuto a inviare la documentazione richiesta entro 3 mesi dalla richiesta del Gestore del Fondo. Questo invio avviene tramite il Portale FdG, utilizzando le credenziali fornite al momento della presentazione della domanda di ammissione alla garanzia da parte del soggetto richiedente.

Nel caso in cui la documentazione fornita dal soggetto beneficiario finale risulti incompleta o insufficiente, il Gestore del Fondo può richiedere un’integrazione documentale tramite il Portale FdG e a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Successivamente, il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione di deliberare sulla conferma dell’agevolazione qualora la documentazione inviata dal soggetto beneficiario finale sia completa e non siano emerse criticità durante l’attività di verifica. Tuttavia, se il soggetto beneficiario finale non fornisce la documentazione entro il termine stabilito o se, dalla verifica, emerge la mancata o incompleta realizzazione del programma di investimento, il Gestore del Fondo avvierà un procedimento di revoca, totale o parziale, nei confronti del soggetto beneficiario finale. Resta inteso che la garanzia rimane in vigore nei confronti del soggetto richiedente.

Entro dieci giorni lavorativi dalla delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti beneficiari finali, tramite il Portale FdG e a mezzo PEC, i provvedimenti adottati. Infine, il Gestore del Fondo sottopone al Consiglio di gestione gli elenchi riepilogativi degli esiti dei controlli documentali effettuati e, basandosi su tali risultati, presenta le relative proposte.

Tra le modifiche e integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato introdotto come causa di inefficacia della garanzia il mancato invio al Gestore del Fondo della documentazione necessaria per l’istruttoria delle richieste di escussione della garanzia nei termini e secondo le modalità stabilite. Di conseguenza, il Gestore del Fondo comunica, tramite il Portale FdG e a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), agli interessati eventuali provvedimenti adottati.

Inoltre, nelle cause e nei procedimenti di revoca dell’agevolazione, si è integrato che per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, nel caso in cui sia accertata una data di avvio dei lavori diversa da quanto dichiarato nella domanda di agevolazione:

  • nel caso in cui la garanzia sia stata concessa in conformità al regolamento di esenzione e la data di avvio dei lavori risulti antecedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, il Gestore del Fondo avvierà un procedimento di revoca totale dell’agevolazione;
  • nel caso in cui la garanzia sia stata concessa in base a regolamenti diversi da quelli menzionati precedentemente e la data di avvio dei lavori risulti antecedente di più di sei mesi rispetto alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, il Gestore del Fondo avvierà un procedimento di revoca dell’agevolazione, ma limitato alla quota di copertura aggiuntiva riconosciuta inizialmente in ragione della qualificazione dell’operazione finanziaria come operazione finanziaria a fronte di investimenti.

Le altre modifiche e integrazioni riguardanti le cause di revoca includono:

  • qualora la relazione finale sul programma di investimento non venga conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell’operazione finanziaria garantita dal Fondo e non venga trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo entro i termini e secondo le modalità stabilite
  • qualora il soggetto beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal suo legale rappresentante nella domanda di agevolazione
  • qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, entro i termini e con le modalità stabilite, la documentazione necessaria per la verifica dei parametri dimensionali
  • qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, entro i termini e con le modalità stabilite, la documentazione contabile necessaria per la verifica dei dati del modulo economico-finanziario del modello di valutazione
  • qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, entro i termini e con le modalità stabilite, la documentazione utile per verificare la sostanziale corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda di agevolazione
  • qualora sia riscontrata una mancata corrispondenza sostanziale tra i dati acquisiti dal Portale per le imprese e quelli risultanti dalla documentazione contabile, e questa mancata corrispondenza sia stata determinante per l’ammissibilità dell’intervento del Fondo
  • qualora la domanda di agevolazione contenga dati, informazioni o dichiarazioni false, inesatte o reticenti che siano stati determinanti per l’ammissibilità dell’intervento del Fondo.

Una volta rilevata una circostanza che potrebbe portare alla revoca dell’agevolazione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti beneficiari finali, tramite il Portale FdG e anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), l’avvio del procedimento di revoca dell’agevolazione. Viene concesso loro un termine di 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Durante il suddetto termine, i soggetti beneficiari finali hanno la possibilità di presentare al Gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, scritti difensivi o altra documentazione ritenuta idonea a supporto delle loro posizioni.

Entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, una volta esaminate le evidenze e le informazioni raccolte durante l’istruttoria, il Consiglio di gestione delibera, con un provvedimento motivato, la revoca dell’agevolazione qualora siano confermati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento. Successivamente, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti interessati il provvedimento adottato.

Nel caso in cui i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento non siano confermati, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti interessati l’archiviazione del procedimento, indicando che l’agevolazione rimane in vigore.

(fonte: ipsoa)

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