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Credito d’imposta 5.0, cresce l’attesa per le disposizioni attuative

Oltre ad essere più sostanzioso, il bonus della transizione 5.0 è più vantaggioso anche per quanto riguarda la velocità di utilizzo.

Il decreto legislativo sul Pnrr, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, introduce una serie di elementi di complessità che le imprese dovranno ponderare attentamente.

Gli investimenti agevolati del 5.0 riguardano progetti di innovazione volti a ridurre i consumi energetici. La dimensione di questo miglioramento determina l’entità del credito d’imposta ottenibile. In parole povere, maggiore è il risparmio energetico, maggiore sarà il credito d’imposta.

Il bacino dei possibili beneficiari del credito d’imposta 5.0 è in sostanza simile (con alcune restrizioni) a quello del bonus per gli investimenti 4.0. Escludendo il credito d’imposta per l’auto-produzione e l’auto-consumo di energia da fonti rinnovabili, l’agevolazione per la transizione 5.0 è valida se, durante il periodo agevolato (anni 2024 e 2025), si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi elencati negli allegati A e B della legge 232/2016 (quindi 4.0), che siano interconnessi e conducano a una riduzione dei consumi energetici superiore a determinate soglie minime: in riferimento alla struttura produttiva non inferiore al 3% o, alternativamente, considerando i processi interessati dall’investimento, non inferiore al 5%.

Risparmio certificato. Secondo la normativa, il calcolo della riduzione dei consumi energetici non si prospetta semplice e dovrà essere attestato da un valutatore terzo indipendente. Al contrario, non è contemplata la possibilità di autocertificazione (come per l’interconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di specifiche soglie). Per le piccole e medie imprese, i costi relativi alla certificazione della diminuzione dei consumi sono riconosciuti come un aumento del credito d’imposta (fino a un massimo di 10mila euro).

Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per gli investimenti in beni strumentali secondo la legge 178/2020 (4.0) né con il credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES). Tuttavia, è possibile cumularlo con altri aiuti di Stato (ad esempio l’agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non superi il costo dell’investimento.

Dal momento che il credito d’imposta 4.0 resta valido per gli investimenti interconnessi effettuati fino al 31 dicembre 2025, che sono anche prerequisito per accedere al nuovo incentivo, le imprese coinvolte dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste agevolazioni del 4.0 o mirare a quelle certamente più interessanti della transizione 5.0. Oltre alla misura, i due bonus (4.0 e 5.0) differiscono anche per le procedure di utilizzo del credito nel modello F24.

Utilizzo del credito. L’agevolazione 4.0 è relativamente semplice da utilizzare. Una volta certificata l’interconnessione come previsto (mediante autodichiarazione o perizia), il credito d’imposta viene automaticamente liquidato dall’impresa per essere compensato tramite il modello F24. Il passaggio nel quadro RU della dichiarazione dei redditi gestisce i controlli “automatizzati” tra il credito generato e quello utilizzato, collegando il bonus maturato sull’investimento dichiarato ai pagamenti effettuati tramite il modello F24.

L’utilizzo del credito per la transizione 5.0 è invece più complesso. Per poter fruire del credito, bisogna seguire una serie di adempimenti: comunicazioni al GSE prima e dopo gli investimenti, certificazioni da parte di un valutatore terzo indipendente riguardo alla riduzione dei consumi energetici ottenibile, e una serie di requisiti tecnici soddisfatti. È necessaria anche la certificazione di un revisore dei conti che attesti la reale spesa sostenuta e la congruità della documentazione contabile. Nel caso del 5.0, sarà inoltre richiesta l’indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole per l’utilizzo del credito sono diverse. Il credito 4.0 può essere compensato in tre quote annuali a partire da quello per l’interconnessione, mentre il credito 5.0 deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Pertanto, oltre ad essere più sostanzioso, il bonus della transizione 5.0 è più vantaggioso anche per quanto riguarda la velocità di utilizzo. La normativa precisa che il credito 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 può essere portato a credito e utilizzato in cinque quote annuali uguali. Dato il panorama complesso, è consigliabile che le imprese interessate agiscano prontamente.

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