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Bonus agenzie di viaggio e tour operator

Le domande possono essere presentate entro il 22 settembre.

L’Avviso n 14406 del 31 luglio reca le modalità per presentare la domanda per il bonus in oggetto.

Nel dettaglio, gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda:

  • esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12,
  • e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, 
  • possono, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta presentare le domande di agevolazione.

Dalle ore 12 del giorno 8 agosto e fino alle ore 12 del 22 settembre la piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:

  • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • b) far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
  • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • d) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Il ministero del turismo pubblicherà un apposito avviso contenente il link per l’accesso alla piattaforma i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio e i tour operator che esercitano attività d’impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ateco:

  • Ateco 79.1,
  • Ateco 79.11 o 79.12.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al registro delle imprese con i codici ateco suddetti,
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia,
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023,
  • non essere stanziati di sanzioni interdittive,
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa 
  • avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell’anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1 gennaio 2020 alla data di conversione di legge del decreto numero 4 del 2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità prese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
  2. la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
    1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    2. tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    3. l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L‘ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

  • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

L’ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

  • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

(fonte: fiscoetasse)

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