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ApprofondisciIl repentino stop alle compensazioni previsto dall’articolo 6 del D.L. 39/2024 per i crediti d’imposta legati all’industria 4.0 e relativi agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 2023, fino all’arrivo della cosiddetta “comunicazione preventiva”, coinvolge anche le quote destinate alla compensazione per gli investimenti effettuati in anni precedenti ma collegati agli investimenti del 2023 e 2024. Questo emerge dalle sospensioni dei pagamenti che le imprese stanno subendo in queste settimane, come indicato nella risoluzione 19/E/2024, dopo la presentazione dei modelli F24. Il problema potrebbe amplificarsi in vista della scadenza del 16 aprile.
L’articolo 6 del decreto blocco-crediti stabilisce che per usufruire di determinati crediti d’imposta, inclusi quelli per gli investimenti in beni strumentali nuovi secondo la Legge n. 178/2020, le imprese devono comunicare preventivamente via telematica l’ammontare totale degli investimenti pianificati a partire dal 30 marzo scorso, la presunta ripartizione temporale del credito e il suo utilizzo. Tale comunicazione, necessaria anche per i crediti relativi agli investimenti effettuati dall’inizio dell’anno, sarà poi aggiornata al completamento degli investimenti. La compensazione dei crediti per beni strumentali nuovi 4.0 relativi al 2023 è subordinata alla presentazione di questa comunicazione preventiva, attualmente impossibile a causa dell’assenza della modulistica richiesta.
La formulazione ambigua della disposizione ha generato incertezze, ora risolte in modo svantaggioso. Anche i crediti per investimenti realizzati nel 2022 o negli anni precedenti, ma interconnessi nel 2023, sembrano essere soggetti al blocco, se indicati nei modelli F24 con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento dei crediti relativi agli investimenti del 2023. Questa restrizione è stata confermata dalla risoluzione n. 19/E/2024, che sospende l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 per specifici codici tributo e anni di riferimento, in attesa dell’adozione del previsto decreto direttoriale del MIMIT.
Si ritiene che il blocco in questi casi sia ingiustificato, poiché i commi degli investimenti menzionati nell’articolo 6 fanno riferimento agli investimenti “effettuati dal 1° gennaio 2023” e non a quelli precedenti, almeno per quanto riguarda i beni materiali.
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