Cosa finanzia l’agevolazione Transizione 5.0?
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ApprofondisciIl 26 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto legge PNRR. Questo decreto introduce disposizioni urgenti volte a facilitare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tra le novità più significative, spicca l’istituzione del “Piano Transizione 5.0”, che offre incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Stando alla bozza del decreto, i nuovi incentivi si rivolgono a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. La concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come illustrato sopra, superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Per l’accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni (ex ante ed ex post) rilasciate da un valutatore indipendente.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote
annuali di pari importo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta beni 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore di questo decreto (in bozza), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra.
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