Challenger Bank e Mediatore Creditizio: la Nuova frontiera della finanza digitale tra opportunità e consulenza
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ApprofondisciFino al 30 giugno 2023 sarà disponibile un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tuttavia, questo contributo sarà fornito solo se il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, avrà subito un aumento di costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Inoltre, alle imprese con un forte consumo di energia elettrica, tale contributo sarà riconosciuto come credito d’imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata); alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese con un forte consumo di energia elettrica, il contributo sarà riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un aumento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese con un forte consumo di gas naturale sarà riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; alle imprese diverse da quelle con un forte consumo di gas naturale, il contributo sarà riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.
I crediti d’imposta concessi alle imprese possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
(Fonte: Ipsoa)
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