Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali
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Credito d’imposta del 6%.
Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e inclusi gli esercenti arti e professioni.
Interventi ammissibili e credito d’imposta spettante.
Investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa: credito d’imposta del 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2.000.000,00. Non sono ammessi beni quali:
- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico;
- fabbricati destinati all’industria ed edifici (per la maggior parte dei settori produttivi);
- condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono ammissibili investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ovvero entro il 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli investimenti effettuati tra il 01/01/2020 e il 30/06/2020, in relazione ai quali entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano valide le disposizioni precedenti.
Riferimento di legge: L. 160/2019
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