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Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura

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Credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura.

Possono beneficiare del credito tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Il D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto; per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici sarà riconosciuto il credito d’imposta.

Il beneficio fiscale dell’Art Bonus non può essere applicato alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione;
  • le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione;

b) se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche ed ai Teatri di tradizione, l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno;

c) se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti;

d) se l’erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus.

 

 

Riferimento di legge: L. 106/2014 art. 106

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