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Decreti Ristori: contributi a fondo perduto

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Contributi a fondo perduto fino a euro 150.000,00.

Obiettivo: sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”.

Dotazione finanziaria complessiva: euro 3.187.100.000,00.

Beneficiari: soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019.

  • a) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. 34/2020, che non lo abbiano restituito, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • b) per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita domanda esclusivamente mediante la procedura e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/06/2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

  • per i soggetti di cui al punto a), come quota del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 34/2020;
  • per i soggetti di cui al punto b), come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dal suddetto articolo 25, ovvero applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:

    20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
    15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 400.000,00 e euro 1.000.000,00;
    10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 1.000.000,00 e euro 5.000.000,00, e se essi sono superiori a euro 5.000.000,00.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000,00 per le persone fisiche e a euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Regime di aiuto: Quadro temporaneo.

Termini di presentazione delle domande: dal 20/11/2020 al 15/01/2021.

In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

È abrogato l’articolo 25-bis del D.L. 34/2020 (Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento) convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

ESEMPI:

  1. soggetti che hanno già usufruito del contributo ex art. 25: codice ATECO 561011, attività di “Ristorazione con somministrazione”. La quota riportata nell’Allegato è il 200%. Se un soggetto con questa attività economica (prevalente) ha ricevuto, in base all’art. 25 del decreto Rilancio, un contributo di euro 4.000, si vedrà accreditato sul proprio conto corrente l’importo di euro 8.000, (200% del contributo già erogato);
  2. soggetti che non hanno usufruito del contributo ex art. 25: contribuente con ammontare di ricavi 2019 di euro 300.000; codice ATECO 561030, attività di “gelateria”. La quota riportata nell’Allegato è 150%.
    Differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: euro 10.000.
    Percentuale spettante: 20% (ricavi < 400k euro).
    Contributo spettante: euro (10.000 x 20%) x 150% = euro 3.000.

DECRETO RISTORI-BIS.

1. Codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto: l’aliquota del contributo a fondo perduto è aumentata di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.

2. Soggetti con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive: contributo a fondo perduto riconosciuto nel 2021. In particolare:

a) Soggetti con codice ATECO prevalente di cui all’Allegato 1: contributo determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al primo Decreto Ristori.
VD. ESEMPIO 2: contributo 2021 max. = 3.000 x 30% = euro 900; ESEMPIO 1: contributo 2021 max. = 8.000 x 30% = euro 2.400.
b) soggetti con codice ATECO prevalente non ricompreso nel medesimo Allegato (resta fermo il requisito del calo del fatturato di cui sopra, e l’assenza di requisiti di fatturato in caso di attivazione di partita Iva a partire dal 01/01/2019): contributo 2021 determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base di quanto previsto dal Decreto Rilancio, cioè applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 400.000,00 e euro 1.000.000,00;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 1.000.000,00 e euro 5.000.000,00.
    ESEMPIO: codice ATECO 862300 – studio odontoiatrico all’interno di centro comm.le ma non incluso in Allegato 1;
    ricavi 2019: 500.000 euro;
    differenza aprile ‘19 – aprile ‘20: 20.000 euro
    contributo 2021 = 20.000 x 15% = 3.000 euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000,00 per le persone fisiche e a euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. Soggetti con partita IVA attiva al 25/10/2020 che svolgono attività con codice ATECO prevalente di cui all’Allegato 2e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto: contributo determinato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2, con gli stessi requisiti e modalità di calcolo previsti dal Decreto Ristori 1.

DECRETO RISTORI-TER. L’Allegato 2 è integrato come segue: codice ATECO 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori; aliquota 200%.

DECRETO RISTORI-QUATERSoggetti con partita IVA attiva al 25/10/2020 che svolgono attività con codice ATECO di cui all’Allegato: contributo determinato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato, con gli stessi requisiti e modalità di calcolo previsti dal Decreto Ristori 1.

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Riferimento di legge: D.L. 137/2020 art. 1 e ss. mm. ii.

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