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5.0, tempi stretti per pianificare gli investimenti

Fino al 31 dicembre 2025, gli investimenti nell’ambito del piano di transizione 5.0 possono beneficiare di crediti d’imposta fino al 45%.

Secondo il decreto Pnrr, investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 in beni conformi allo standard 4.0, con capacità di risparmio energetico oltre certi limiti percentuali, possono usufruire di crediti d’imposta progressivi in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta, in alternativa ai bonus attualmente in vigore. Tuttavia, per accedere a tali incentivi, sono necessari numerosi adempimenti e attestazioni, oltre ad attendere la comunicazione dell’importo spettante da parte del Gse, basata sulle risorse disponibili. La compensazione avviene entro la fine del 2025, con possibilità di riportare gli importi non utilizzati.

L’articolo 38 del D.l. 19/2024 introduce una nuova agevolazione per gli investimenti aziendali in beni materiali e immateriali effettuati nel 2024 e nel 2025 nell’ambito della transizione digitale ed energetica 5.0. Questi investimenti devono rispondere ai criteri dell’industria 4.0 (come definito negli allegati A e B alla legge 232/2016), essere interconnessi e contribuire al contenimento dei consumi energetici, secondo i parametri stabiliti dalla normativa.

L’agevolazione relativa alla transizione 5.0 offre percentuali di credito d’imposta e limiti di costo agevolabile più favorevoli rispetto agli investimenti 4.0 nello stesso periodo. Per i tre livelli di riduzione dei consumi energetici definiti dalla legge, i crediti d’imposta sono rispettivamente del 35%, 40% e 45% fino a 2,5 milioni di euro; del 15%, 20% e 25% tra 2,5 e 10 milioni di euro; e del 5%, 10% e 15% tra 10 e 50 milioni di euro. Il tetto è calcolato annualmente (50 milioni per il 2024 e 50 milioni per il 2025), come per il regime 4.0 (come specificato nella circolare delle Entrate 14/E/2022), e si applica a ciascuna impresa beneficiaria. Il bonus 5.0 non può essere cumulato né con il credito 4.0 (per beni materiali e immateriali) né con quello per gli investimenti nella “Zes unica”.

Per poter beneficiare del bonus 5.0, è necessario rispettare varie formalità, il cui dettaglio sarà definito da un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 1° aprile. Questo processo inizia con una comunicazione al GSE che descrive gli asset e il costo preventivato, accompagnata da un’attestazione “ex ante” sulla riduzione prevista dei consumi, rilasciata da un certificatore con i requisiti professionali e di indipendenza richiesti. Seguono comunicazioni periodiche sull’avanzamento degli investimenti, per concludere con una comunicazione di completamento corredata da un’attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. È inoltre necessaria una certificazione da parte del revisore legale riguardante il reale sostenimento delle spese agevolate. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti d’acquisto devono fare riferimento alla normativa agevolativa. Si auspica che, anche per il regime 5.0, sia valido il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2024 riguardante l’esclusione del richiamo normativo nei documenti di trasporto se questi sono identificati nella fattura.

I tempi sono stringenti per gli investimenti 5.0 effettuati nel 2024 e nel 2025. La normativa prevede una comunicazione preventiva, accompagnata da un’attestazione “ex ante”, ma non è chiaro se gli investimenti avviati prima di tale comunicazione (e eventualmente prima dell’entrata in vigore del D.l. 19) possano comunque beneficiare del bonus. Per determinare il momento in cui un investimento è considerato effettuato, potrebbero applicarsi le stesse regole di competenza temporale utilizzate per l’Industria 4.0 (ad esempio, la consegna o la spedizione per le cessioni o il completamento per gli investimenti in appalto). Sorge un dubbio sulla necessità che, entro la fine del 2025, gli investimenti non solo siano completati (come previsto per il regime 4.0, che offre una proroga fino al 30 giugno 2026 per le “prenotazioni” del 2025), ma anche siano operativi e interconnessi per consentire il rilascio dell’attestazione “ex post”. Se questo è il caso, i tempi per pianificare ed eseguire tali investimenti sembrano estremamente limitati.

La compensazione del credito d’imposta avviene tramite F24 a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE sull’importo spettante e fino al 31 dicembre 2025. Eventuali crediti non utilizzati possono essere compensati nei 5 anni successivi. Il recapture del credito è più ampio rispetto a quanto previsto per il bonus 4.0, poiché riguarda anche cessioni e trasferimenti in altri stabilimenti (non solo all’estero) entro il quinto anno successivo al completamento dell’investimento.

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