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Transizione 5.0, ci siamo

Il decreto attuativo è atteso in questi giorni in Gazzetta Ufficiale; emerge il tema del cumulo con i fondi europei.

Transizione 5.0 è un’iniziativa che finanzia gli investimenti in innovazione e digitalizzazione delle imprese con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, puntando a un risparmio energetico cumulato di 400.000 tonnellate di equivalente in petrolio (TEP). Prevista dall’Investimento I.15 “Transizione 5.0” della Missione 7, Componente 1 (M7C1) del PNRR, questa misura dispone di un budget di 6,3 miliardi di euro.

L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta sulle spese sostenute dalle imprese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per l’acquisto o il leasing di:

  • Asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali);
  • Asset necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
  • Formazione del personale nelle competenze per la transizione ecologica.

La misura si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia che realizzano nuovi investimenti nelle proprie strutture produttive al fine di ridurre i consumi energetici.

Le novità rispetto al credito d’imposta beni 4.0

Rispetto a Transizione 4.0, con cui si intreccia in quanto ancora attiva con un budget di 6,4 miliardi di euro, il Piano 5.0 introduce diverse novità:

  • È l’unica misura in Europa che supporta contemporaneamente la transizione digitale e ambientale.
  • È rivolta a tutte le imprese, comprese le piccole, e ammette di fatto tutti i settori produttivi, inclusi quelli energivori, grazie a un lungo negoziato con Bruxelles che ha causato un ritardo nell’attuazione del decreto.
  • Include anche il finanziamento per la formazione, una spesa non ammessa nell’attuale Transizione 4.0 ma presente nelle prime versioni della misura attiva dal 2017.

La misura si concretizza in un credito d’imposta calcolato sulla base della riduzione finale del consumo energetico della struttura produttiva, che deve essere almeno del 3% (o, alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento non inferiore al 5%).

Le aliquote del Credito D’Imposta Transizione 5.0

Il credito d’imposta è articolato in tre livelli di intensità in base all’entità dell’investimento effettuato dall’impresa:

  • 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Queste aliquote aumentano quando la riduzione dei consumi energetici è maggiore. In particolare:

  • Se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva supera il 6% (o la riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti supera il 10%), il credito d’imposta sale rispettivamente al 40%, 20% e 10% per le diverse fasce di investimento.
  • Se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva supera il 10% (o la riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti supera il 15%), il credito d’imposta arriva rispettivamente al 45%, 25% e 15% per le diverse fasce di investimento.

In altre parole, il credito d’imposta diventa più vantaggioso all’aumentare del risparmio energetico ottenuto grazie all’investimento.

Un aspetto cruciale per le imprese è la modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici. Questa riduzione è calcolata rispetto ai consumi energetici registrati nell’anno precedente all’inizio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Tre aspetti significativi del Credito d’Imposta 5.0

  1. Non è considerato aiuto di Stato: Il tax credit 5.0 non è classificato come aiuto di Stato poiché non è una misura selettiva.
  2. Tetto massimo di investimenti agevolabili: Ogni anno, un’impresa può beneficiare di agevolazioni per investimenti fino a un massimo di 50 milioni di euro. Questo limite sarà specificato nel decreto attuativo, che includerà anche il divieto per le imprese di presentare contemporaneamente più progetti di innovazione. Pertanto, se un investimento si estende su due anni, eroderà il tetto di 50 milioni previsto per ciascun anno.
  3. Cumulabilità degli aiuti: Una novità rilevante è la questione della cumulabilità degli aiuti. È noto che il credito d’imposta 5.0 non può essere cumulato con:
    • il tax credit 4.0 (alternativo al 5.0);
    • il tax credit ZES unica Sud.

Dal decreto circolato nei giorni scorsi emerge che il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile nemmeno con il tax credit ZLS (Zone Logistiche Semplificate) e altre agevolazioni finanziate da fondi europei.

Un esempio di cumulabilità per chiarire meglio:

Tuttavia, è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, purché il cumulo non superi il costo sostenuto. Un esempio illustrato dal Mimit durante un webinar a inizio luglio chiarisce questo concetto: se un’impresa investe 100 e ottiene un contributo di 40 da un’altra misura nazionale, il tax credit 5.0 può essere applicato sulla restante quota di 60. In altre parole, il credito d’imposta si applicherà su differenti parti dell’investimento, garantendo che non ci sia doppio finanziamento.

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