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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: un chiarimento dell’Agenzia rivela una straordinaria opportunità

Ai fini del tax credit beni strumentali nuovi, il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.

Si tratta di uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, che analizza le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, dal tax credit librerie al bonus acqua potabile.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

Quanto ai beni materiali 4.0, la legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nello specifico alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Ciò posto, è stato evidenziato che la formulazione letterale che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

In realtà, chiarisce l’Agenzia, il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio. Ciò significa che gli investimenti effettuati in ciascuno degli anni che compongono il triennio non si cumulano con quelli degli altri anni ai fini del raggiungimento del plafond e che, ad esempio, in ciascuno degli anni del triennio sarà possibile effettuare un investimento di valore inferiore a 2,5 milioni di euro, godendo ogni volta dell’aliquota di credito d’imposta più elevata.

Quanto agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (beni immateriali 4.0), la legge di Bilancio 2022 prevede che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di questi beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Nello specifico, la nuova normativa conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, si prevede che:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

(Fonte: Ipsoa)

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