Ricerca e sviluppo, sanatoria con saldo e stralcio al 50%
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L’attesa per il decreto attuativo e il regolamento tecnico necessari a sbloccare i crediti d’imposta 5.0 non è ancora terminata. La norma che ha introdotto il nuovo piano è inclusa nel decreto Pnrr quater, approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio e convertito in legge dal Parlamento il 23 aprile. Le agevolazioni saranno retroattive per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, basandosi sull’ordine cronologico.
L’ultimo aggiornamento del Mimit indica che il decreto è praticamente pronto ma necessita ancora dell’approvazione di altri ministeri: il dicastero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e, in concerto, il Ministero dell’Economia. Tra oggi e la fine della settimana, il testo dovrebbe essere inviato a questi due ministeri. Negli ultimi mesi, la Ragioneria dello Stato ha mostrato grande cautela riguardo alle regole sui crediti d’imposta, prudenza intensificata dall’effetto del superbonus sui conti pubblici. Pertanto, il processo richiederà ancora alcune settimane, considerando anche i tempi successivi per la pubblicazione e l’implementazione della piattaforma telematica del Mimit per la gestione dei crediti d’imposta e il monitoraggio della misura.
Nel pacchetto attuativo è presente anche una disposizione sui pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo che, se dotati di specifici requisiti tecnici e se fabbricati in Europa, beneficeranno di un incentivo maggiorato. Il decreto Pnrr quater menziona un registro dell’Enea non ancora pubblicato, ma per il momento è sufficiente una certificazione del produttore.
Il piano Transizione 5.0 mira a rilanciare gli investimenti privati in innovazione, attingendo a una copertura finanziaria di 6,3 miliardi dal Pnrr. L’obiettivo è incentivare, tramite crediti d’imposta, le spese delle imprese di qualsiasi dimensione in beni strumentali innovativi, purché il progetto preveda anche un risparmio energetico pari ad almeno il 3% della struttura produttiva o almeno il 5% per i processi coinvolti.
L’intensità del credito d’imposta è proporzionale all’entità dell’investimento e agli obiettivi di efficienza energetica, che dovranno poi essere certificati. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il credito d’imposta può arrivare al 45% per la classe più alta di risparmio energetico (almeno il 10% per l’unità produttiva o il 15% per il processo interessato). Si riduce al 40% per la classe di risparmio intermedia (dal 6 al 10% per unità produttiva e dal 10 al 15% per il processo) e al 35% per la classe inferiore (dal 3 al 6% e dal 5 al 10% rispettivamente). L’intensità del sostegno diminuisce all’aumentare dell’investimento. Per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, il credito d’imposta sarà del 25% nella terza classe di efficienza energetica, del 20% nella seconda e del 15% nella prima classe.
Infine, per la quota tra 10 e 50 milioni, il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5%.
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