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Sostegno alle vittime del dovere e ai loro familiari

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Aiuto fino ad euro 20.000,00.

Beneficiari: vittime del dovere residenti o prestanti servizio in Regione Lombardia all’epoca dell’evento che ha comportato il riconoscimento, e loro familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) a condizione che, al momento dell’evento, risultino anagraficamente conviventi con la vittima del dovere o siano destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima.

Per vittime del dovere si intendono i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ossia: i magistrati ordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il contributo è erogato per le seguenti spese, sostenute entro un anno dall’evento:
  • mutuo ovvero affitto prima casa;
  • assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica;
  • spese scolastiche e universitarie (tasse, mensa, libri);
  • spese funerarie.

Termini di presentazione della domanda di contributo: entro un anno dal riconoscimento di vittima del dovere.

Riferimento di legge: L.R. Lomb. 10/2004 e s.m.i.

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