Sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati
Fino a esaurimento fondi
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Contributo del 40% fino a euro 2.500,00 nel caso di canone calmierato e fino a euro 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.
Obiettivi: sostenere i coniugi separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, con un contributo economico per l’abbattimento del canone annuo di locazione di immobile adibito a propria abitazione e con prestazioni di mediazione familiare erogate dai consultori o dai servizi sociali dei comuni/ambiti.
Dotazione finanziaria complessiva: euro 8.200.000,00.
Beneficiari.
- Coniuge con stato civile di separato/divorziato:
- con figli nati o adottati nel corso del matrimonio:
– minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori);
– disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori; - con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a euro 30.000,00;
- residente in Lombardia da 5 anni;
- che non abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona;
- intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio).
Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose.
Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dall’approvazione della domanda:
- per l’emergenza abitativa;
- per l’abbattimento del canone di locazione;
- per ambedue le tipologie di intervento.
E’ previsto un contributo aggiuntivo annuo fino ad un massimo di euro 1.000,00 in caso di genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità.
E’ inoltre previsto un ulteriore contributo fino a euro 300,00 a persona/coppia per interventi di mediazione familiare: processo collaborativo di risoluzione del conflitto in cui le coppie con figli sono assistite da un soggetto terzo imparziale (mediatore o equipollente) per comunicare l’una con l’altra e trovare una soluzione accettabile per entrambi, relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione.
Spese ammissibili:
- intervento per l’emergenza abitativa;
- canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al coniuge separato/divorziato destinatario della misura o cointestato a familiari;
- interventi previsti nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di particolare vulnerabilità;
- prestazioni a carattere sociale per favorire la mediazione familiare quale modalità di risoluzione delle controversie utilizzata nel contesto familiare a seguito di separazione.
Termini di presentazione delle domande: fino a esaurimento fondi.
[sostegno] [contributo] [incentivo] [separazione] [divorzio] [genitori] [fragilità] [mediazione] [servizi sociali]
Riferimento di legge: L.R. Lomb. 18/2014
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