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Sisma Bonus

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Dal 01/01/2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici.

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 01/01/2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di euro 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi (ammontare non superiore a euro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, nel caso di interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali).

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute (75% nel caso di interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali);
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute (85% nel caso di interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali).

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L’agevolazione per i lavori antisismici, come quella per il recupero del patrimonio edilizio, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno.

Con l’entrata in vigore del decreto legge 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta.
La scelta di usufruire del contributo, invece della detrazione, va comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Il decreto legge 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto un nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche, che consiste in una detrazione d’imposta: se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Riferimento di legge: D.L. 63/2013 e s.m.i.

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