Rivalutazione dei beni delle imprese
Entro chiusura bilancio 2020
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Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31/12/2019:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- avviamento e altre attività immateriali.
Sono esclusi gli immobili cosiddetti merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
Sono previsti due “passaggi”:
- rivalutazione dei beni ai soli fini civilistici, a titolo gratuito;
- rivalutazione in sede di bilancio (onerosa): consiste nella possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali, pari al 3%.
Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: essa concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui venga distribuita.
È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%: dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci.
Entrambe le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo.
La rivalutazione è possibile anche per un singolo bene e avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.
[legge di bilancio 2021] [legge finanziaria] [rivalutazione] [ricapitalizzazione] [bilancio] [fiscalità]
Riferimento di legge: L. 342/2000 artt. 10-16 e ss.mm.ii.
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