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Rivalutazione dei beni delle imprese

Entro chiusura bilancio 2020

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Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31/12/2019:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti;
  • macchinari;
  • attrezzature;
  • marchi;
  • brevetti;
  • partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • avviamento e altre attività immateriali.

Sono esclusi gli immobili cosiddetti merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

Sono previsti due “passaggi”:

  • rivalutazione dei beni ai soli fini civilistici, a titolo gratuito;
  • rivalutazione in sede di bilancio (onerosa): consiste nella possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali, pari al 3%.

Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: essa concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui venga distribuita.

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%: dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci.

Entrambe le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo.

La rivalutazione è possibile anche per un singolo bene e avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.

[legge di bilancio 2021] [legge finanziaria] [rivalutazione] [ricapitalizzazione] [bilancio] [fiscalità]

Riferimento di legge: L. 342/2000 artt. 10-16 e ss.mm.ii.

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