Servizio gestito da Agevola SRL Società Benefit

Reddito di cittadinanza

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Questa agevolazione non è più disponibile, contattaci per conoscere le agevolazioni più adatte alle tue esigenze

Beneficiarinuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a euro 9.360,00 (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000,00;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a euro 6.000 per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a euro 10.000,00), alla presenza di più figli (euro 1.000,00 in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (euro 5.000,00 in più per ogni componente con disabilità ed euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • un valore del reddito familiare inferiore a euro 6.000,00 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a euro 7.560,00 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a euro 9.360,00.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti.

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Il beneficio economico si compone di due parti:

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000,00 moltiplicati per la scala di equivalenza (euro 7.560,00 per la Pensione di cittadinanza);
  • l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di euro 3.360,00 (euro 1.800,00 per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare euro 1.800,00.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360,00 euro annui (euro 780,00 mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati.

Riferimento di legge: L. 26/2019

Vuoi maggiori informazioni per questa agevolazione?

Compila il modulo sottostante, un nostro esperto ti contatterà entro 24h

    Agevolarating

    Genera la tabella con tutte le agevolazioni riservate al tuo settore: un comodo elenco da consultare online oppure scaricabile in versione pdf.

    Scarica le agevolazioni in un unico PDF