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Incentivi e agevolazioni per startup innovative

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Definizione di startup innovativa.

Società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori:1) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;

    2) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

    3) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di startup innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. L’iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti.

Agevolazioni dedicate specificamente alle startup innovative.

  1. modalità di costituzione digitale e gratuita: possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato; gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online;
  2. esonero da diritti camerali e imposte di bollo: alle startup innovative non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese;
  3. deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
    -creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
    -effettuare operazioni sulle proprie quote;
    -emettere strumenti finanziari partecipativi;
    -offrire al pubblico quote di capitale;
  4. proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo;
  5. deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: nel caso le startup innovative conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%;
  6. esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a euro 50.000,00;
  7. disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. Entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni, calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa;
  8. facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione;
  9. remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, in seguito all’emanazione del relativo decreto attuativo (prevista per il 2019), le startup innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web;
  10. incentivi fiscali per gli investitori in equity: gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale (applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 01/01/2017):
    -per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di euro 1.000.000,00;
    -per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di euro 1.800.000,00;
  11. raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding;
  12. facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI: la garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di euro 2.500.000,00;
  13. agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup;
  14. “Fail fast”: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività;
  15. trasformazione in PMI innovativa: in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative.

Altre agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  1. Smart&Start Italia: finanziamenti agevolati alle startup innovative (già attive o ancora da costituire) a copertura di progetti di investimento e/o costi di gestione di ammontare compreso tra euro 100.000,00 ed euro 1.500.000,00;
  2. Italia Startup Visa e Italia Startup Hub: il programma Italia Startup Visa ha introdotto una nuova procedura semplificata per l’erogazione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a cittadini non UE che intendono trasferirsi nel nostro Paese per avviare una startup innovativa; Italia Startup Hub ha esteso in toto l’applicabilità della procedura accelerata sopra descritta anche ai cittadini non UE già in possesso di un permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio), che intendono prolungare la loro permanenza in Italia per avviare una startup innovativa;
  3. programma Investor Visa for Italy: la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Testo Unico per l’Immigrazione una nuova tipologia di visto d’ingresso per l’Italia, della durata di due anni, dedicato ai cittadini non UE che intendono investire somme significative in asset strategici per l’economia italiana. Tra le tipologie ammissibili vi è l’investimento di almeno euro 500.000,00 nel capitale di startup innovative;
  4. “Startup sponsor”: la Legge di Bilancio 2017 introduce, per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività (fase di “startup”). In cambio, la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione.

Riferimento di legge: D.L. 179/2012

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