Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Termini di prossima pubblicazione
In attuazione del decreto-legge n. 152/2021 è stata istituita la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di garanzia per le PMI, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.
Dotazione finanziaria: 358 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La Sezione speciale Turismo interviene secondo le seguenti modalità:
- garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari;
- controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore.
PNRR M1C3.4_I4.2
Beneficiari: imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Modalità della garanzia:
- concessa a titolo gratuito;
- importo massimo garantito per singola impresa: 5 milioni di euro;
- numero massimo dipendenti delle imprese garantite: 499;
- (dopo la scadenza della disciplina emergenziale del D.L. Liquidità) copertura massima della garanzia diretta: 70% (incrementabile all’80%) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
- (dopo la scadenza della disciplina emergenziale del D.L. Liquidità) copertura massima della riassicurazione: 80% (incrementabile al 90%) dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%;
- per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.
Termini e modalità di presentazione delle domande: di prossima pubblicazione.
[pnrr] [next generation eu] [garanzia] [662] [fondo di garanzia] [turismo] [sezione speciale]
[A_000045]
Riferimento di legge: D.L. 152_06.11.2021 art. 2
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