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Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

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Contributi fino all’80% delle spese.

Possono accedere alle risorse del fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psico-sociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli di cui sopra, che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo ma possono co-finanziare l’iniziativa o il progetto.

I progetti finanziabili devono concretizzarsi in una o più delle azioni seguenti:

  • a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
  • b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
  • c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
  • d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
  • e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
  • f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
  • g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
  • h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

I progetti non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Il contributo richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% né superiore al 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

Annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, ed è predisposta la relativa modulistica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al contributo apposita convenzione.

Tipologia di istruttoria: valutativa a graduatoria.

I soggetti beneficiari del contributo stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo da percepire, pari all’80% del contributo stesso.

[assistenza] [oncologia] [bambini oncologici] [malattie oncologiche] [fondo] [fondo assistenza] [fondo per l’assistenza] [patologie oncologiche] [associazioni] [accoglienza] [supporto] [reinserimento] [famiglia] [accompagnamento]

Riferimento di legge: D.M. 09/10/2019

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