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Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse

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Procedura

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Contributo a fondo perduto fino a 37.000 euro.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, si definiscono i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le modalità di erogazione.

Dotazione finanziaria 2021: 140.000.000,00 euro.

Una quota pari a 20.000.000,00 euro delle risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che, alla data del 23/07/2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

  • a) al 23/07/2021 svolgono come attività prevalente un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
  • b) alla data del 26/05/2021 svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’Allegato, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure di prevenzione adottate, nel periodo intercorrente fra il 01/01/2021 e il 25/07/2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

Ulteriori requisiti:

  • essere titolari di partiva IVA attiva prima del 23/07/2021, ovvero, per i soggetti di cui alla lettera b), prima del 26/05/2021;
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • non essere già in difficoltà al 31/12/2019.

Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle domande di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui alla lettera a) (contributo massimo: 25.000,00 euro).

Le risorse rimanenti sono ripartite tra i soggetti di cui alla lettera b), come segue:

  1. 3.000,00 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000,00 euro;
  2. 7.500,00 euro per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro;
  3. 12.000,00 euro per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000,00 euro.

Rilevano i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi in tale periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto al punto 1.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le domande ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Regime di aiuto: Quadro temporaneo.

Termini di presentazione delle domande: dal 02/12 al 21/12/2021.

L’operatività delle disposizioni di cui sopra è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

[sostegni bis] [covid] [coronavirus] [fondo perduto] [lockdown] [dpcm]

Riferimento di legge: D.L. 73/2021 art. 2 e ss.mm.ii.

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