Credito d’imposta transizione 5.0
Termini di presentazione delle domande: dal 7 agosto 2024 fino ad esaurimento fondi
Con 6,3 miliardi di euro, questa iniziativa mira a sostenere la transizione verde e digitale delle imprese, enfatizzando l’importanza dei beni digitali, dell’autoproduzione energetica e della formazione del personale.
BENEFICIARI DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
ESCLUSIONI DAL DECRETO TRANSIZIONE 5.0
- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI NEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o in alternativa
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
NotA: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Sono inoltre agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati in:
– beni materiali e immateriali;
– beni materiali finalizzati alla autoproduzione di energia da fonti rinnovabili,
e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Accesso al Beneficio del Decreto Transizione 5.0
Le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE):
- una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (criteri da definire), che attestano:
ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti
ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità da definire con il decreto. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Esclusivamente in compensazione (entro la data del 31 dicembre 2025), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta. L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Dalle 12 del 7 agosto 2024 fino ad esaurimento fondi.
[A_000196]
Riferimento di legge: D.L. 19_02.03.2024 art. 38
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