Credito d’imposta per ricerca e sviluppo vaccini e farmaci
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Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 01/06/2021 al 31/12/2030.
Dotazione finanziaria: 19,3 milioni di euro per l’anno 2022; 40,6 milioni di euro per l’anno 2023; 68,3 milioni di euro per l’anno 2024; 76,8 milioni di euro per l’anno 2025; 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031; 55,4 milioni di euro per l’anno 2032; 27,7 milioni di euro per l’anno 2033.
Sono considerati ammissibili i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di 20.000.000,00 euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Regime di aiuto: regolamento di esenzione 651/2014.
Termini e modalità di presentazione delle domande: di prossima pubblicazione.
[sostegni bis] [vaccini] [farmaci] [covid] [industria farmaceutica] [r&s] [r&d]
Riferimento di legge: D.L. 73/2021 art. 31 commi 1-5
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