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Bonus facciate – detrazioni per interventi di recupero o restauro

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Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968.

Beneficiari: tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Hanno diritto alla detrazione anche:

  • il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Interventi ammessi: interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

  • zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono, tra gli altri, ammissibili: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Tra le spese ammissibili rientrano le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi).

La detrazione spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

[detrazione] [detrazione fiscale] [facciate] [bonus facciate] [irpef] [ires] [finanziaria] [imprese] [privati]

Riferimento di legge: L. 160/2019 art. 1 commi 219-224

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