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Decreto Rilancio – Contributo a fondo perduto

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Obiettivo: sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”. Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.

Dotazione finanziaria: euro 6.192.000.000,00.

Beneficiari: soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Requisiti:

  • conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a euro 5.000.000,00 (per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020; se il soggetto svolge più attività, il limite di euro 5.000.000,00 per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta);
  • presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
    – ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    – inizio dell’attività a partire dal 01/01/2019;
    – domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31/01/2020.

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Soggetti esclusi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30/04/2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto “Cura Italia”.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 400.000,00 e euro 1.000.000,00;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra euro 1.000.000,00 e euro 5.000.000,00.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000,00 per le persone fisiche e a euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

Termini di presentazione delle domande: a partire dal 15/06/2020 e non oltre il 13/08/2020 (dal 25/06 al 24/08 nel caso di eredi di soggetto deceduto).

[rilancio] [decreto rilancio] [fondo perduto] [contributo a fondo perduto] [covid-19] [aiuti alle imprese]

Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 25

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