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Decreto Rilancio – Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

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Credito d’imposta del 60% con un massimo di euro 48.000,00, delle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore; in particolare:

  • a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
  • b) associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Sono inclusi: i soggetti in regime forfettario; i soggetti in regime di vantaggio; gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Tutti i soggetti devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, come da allegato.

Non rientrano tra i soggetti inclusi nella lettera a) coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi.

Gli enti del Terzo settore sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico tra quelle ammissibili.

Interventi ammissibili.

1. Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2:

  • interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricompresi in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  • interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

E’ necessario che tali interventi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

2. Investimenti connessi ad attività innovative: acquisizione di strumenti o tecnologie che possano garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
Esempi: acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura; programmi software, sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Massimale delle spese ammissibili: euro 80.000,00.
Tempistica delle spese: 2020.

Imputazione delle spese:

  • esercenti arti e professioni e enti non commerciali (nonché imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata): criterio di cassa;
  • imprese individuali, società, enti commerciali e enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria: criterio di competenza.

Utilizzo del credito: esclusivamente in compensazione dal 01/01 al 30/06/2021; entro il 30/06/2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021, solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (crediti compensati mediante modello F24).

Il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final.

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31/12/2020.

La comunicazione può essere inviata entro il 31/05/2021.
Nello stesso periodo è possibile (a meno che il credito sia stato ceduto) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

[credito d’imposta] [decreto rilancio] [adeguamento] [sanificazione] [covid-19] [interventi strutturali] [dpcm] [legge di bilancio 2021]

Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 120

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